Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/08/1996
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTI)
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo – per quanto qui
interesse – ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME Adriano era
stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso ha articolato alcune censure che s
all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al
dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale
che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da
tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola
«dell’oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurispruden
questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di
legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui a
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’auton
valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/20 COGNOME, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parame valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimi tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confronta
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente