Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17945 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/06/1979
avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di TRIESTE
ra- a – ro avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Chabbaa Adel la pena di anni
quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art.
73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di
motivazione circa il quantum
di pena inflitto.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025