Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici, pena una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguenze economiche significative. Questo caso evidenzia come la mancanza di argomentazioni giuridiche dettagliate e di un confronto puntuale con la sentenza impugnata possa vanificare ogni sforzo difensivo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, attraverso il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento è giunto quindi alla fase di valutazione preliminare, in cui la Corte verifica se il ricorso possieda tutti i requisiti di legge per essere discusso nel merito.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella modalità con cui sono stati formulati i motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era viziato da un difetto fondamentale: la genericità. In particolare, è stata riscontrata la mancanza di una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e di “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In termini più semplici, l’atto di appello non spiegava in modo chiaro e specifico quali fossero le norme di legge violate dalla Corte d’Appello, né si confrontava criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intendeva contestare. Un ricorso efficace non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve “smontare” pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone gli errori logici o giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non è un’occasione per riesaminare i fatti del processo, ma unicamente per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è essenziale che i motivi del ricorso siano specifici e autosufficienti, ovvero devono contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di comprendere la censura senza dover consultare altri atti.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il motivo addotto fosse privo di sostanza giuridica, trasformandosi in una critica astratta e non pertinente. Di fronte a un vizio di questa natura, che impedisce l’esame nel merito della questione, la conseguenza inevitabile è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene irrogata quando la causa di inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso redatto in modo palesemente generico. La Corte, citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ha implicitamente escluso che l’errore potesse essere considerato “senza colpa”.
Questa ordinanza è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto: la precisione e la specificità nella redazione degli atti processuali non sono meri formalismi, ma requisiti sostanziali che determinano l’esito stesso del giudizio. Un ricorso generico equivale, di fatto, a un’occasione persa, con l’aggravante di costi aggiuntivi per l’assistito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è sempre applicata in caso di inammissibilità?
No, non sempre. Viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la genericità del ricorso costituisse una colpa, basandosi anche sui principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41076 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui ri motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favo cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il rico versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.