Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello è Troppo Generico
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, poiché impedisce al giudice di esaminare nel merito le ragioni dell’appellante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a questa conclusione. Questo principio, sancito dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, è fondamentale per garantire l’efficienza e la serietà del processo giudiziario. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Torino, ha presentato ricorso per Cassazione tramite il suo difensore. La principale doglianza sollevata riguardava la presunta violazione dell’articolo 99, comma 4, del codice penale, in materia di recidiva qualificata. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato i presupposti per l’applicazione di questa aggravante.
Tuttavia, il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica o di analisi rispetto a quanto già discusso e deciso nel grado precedente. Si limitava, di fatto, a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa interamente su principi di natura processuale, senza entrare nel merito della questione sulla recidiva.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della specificità dei motivi. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era assistita da un “conferente apparato argomentativo” riguardo alla recidiva, avendo i giudici illustrato in modo puntuale le ragioni della loro decisione. Il ricorso, al contrario, era del tutto carente di specificità.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi presentati erano meramente “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito”. In altre parole, l’appellante non ha criticato specificamente il ragionamento della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le sue tesi difensive, ignorando le motivazioni fornite dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’applicazione rigorosa degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Questi articoli stabiliscono, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso devono indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
La sentenza impugnata è il punto di riferimento con cui il ricorso deve confrontarsi. Un’impugnazione è considerata aspecifica, e quindi inammissibile, quando le doglianze sono “prive di confronto con le argomentazioni contenute in sentenza”. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico che sorregge la decisione del giudice precedente. In mancanza di questo confronto critico, il ricorso si risolve in un’istanza sterile, incapace di innescare una nuova valutazione giurisdizionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere della specificità nell’impugnazione. Chi intende contestare una sentenza non può limitarsi a riproporre vecchie argomentazioni, ma deve impegnarsi in un dialogo critico e puntuale con le motivazioni del provvedimento. Un ricorso generico e riproduttivo non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di appello tecnicamente solidi e argomentativamente mirati.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, privi di specificità e si limitavano a riprodurre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido?
La legge (artt. 581 e 591 c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5396  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (C.U.I.:CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto, avendo i giudici di merito illustrato in modo puntuale la ricorrenza dei presupposti della ritenuta recidiva qualificata.
Considerato che i motivi del ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito.
Considerato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione, prive di confronto con le argomentazioni contenute in sentenza, sono del tutto carenti di specificità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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