Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio cardine del nostro sistema processuale è quello della specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità di un atto possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo ogni esame sul merito della questione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la violazione di una norma del codice di procedura penale, eccependo al contempo l’incostituzionalità della stessa disposizione per una sua presunta applicazione retroattiva. L’obiettivo era ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, ma l’atto di ricorso non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un punto centrale: la genericità dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano privi della necessaria articolazione per due ragioni fondamentali. In primo luogo, non rendevano palese quale fosse l’oggetto specifico della critica rispetto alla motivazione resa dall’ordinanza della Corte d’Appello. In secondo luogo, l’eccezione di incostituzionalità era stata sollevata senza alcun accenno concreto alle motivazioni che avrebbero dovuto sostenerla.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato la tesi difensiva evidenziando un aspetto cruciale. L’inammissibilità del gravame non derivava dall’applicazione della norma contestata dal ricorrente, bensì da principi interpretativi consolidati e ben più risalenti. In particolare, la decisione si è basata sui ‘canoni ermeneutici’ relativi alla specificità dei motivi, come cristallizzati in una celebre sentenza delle Sezioni Unite del 2016 (la cosiddetta sentenza ‘Galtelli’).
Questo precedente aveva già stabilito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere argomentazioni chiare e pertinenti, capaci di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Poiché il ricorso in esame mancava di tale specificità, la sua sorte era segnata a prescindere dalla questione di costituzionalità sollevata. Di fatto, la Corte ha spiegato che la decisione si fondava su un indirizzo giurisprudenziale precedente e consolidato, rendendo irrilevante la doglianza del ricorrente sulla presunta retroattività incostituzionale della nuova norma.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un’impugnazione. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o sollevare un dubbio di costituzionalità; è indispensabile articolare le proprie censure in modo specifico, dettagliato e pertinente rispetto alle argomentazioni del giudice che ha emesso il provvedimento contestato. La conseguenza di un ricorso generico è drastica: la sua inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione riafferma che la chiarezza e la precisione tecnica non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire l’accesso alla giustizia.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi addotti sono privi della necessaria articolazione, non specificano l’oggetto della critica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, in caso di eccezione di incostituzionalità, non contengono alcun reale accenno alle motivazioni a sostegno di tale eccezione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Perché l’eccezione di incostituzionalità è stata respinta come irrilevante?
L’eccezione è stata considerata irrilevante perché la Corte ha basato la dichiarazione di inammissibilità su principi giurisprudenziali consolidati e precedenti alla norma contestata. La genericità del ricorso era di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità, a prescindere dalla questione di costituzionalità sollevata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SIDERNO il 07/10/1983
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 581-bis cod. p eccependo, al contempo, l’incostituzionalità di detta disposizione sul presupposto di una s applicazione retroattiva alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore è generi in quanto, entrambi gli aspetti dedotti risultano privi della necessaria articolazione, da un per rendere palese quale sia l’oggetto della critica rispetto alla motivazione resa dall’ordin dall’altra, non contiene nessun reale accenno alle motivazioni alla base dell’eccep incostituzionalità, visto il dato che l’inammissibilità del gravame è avvenuta sulla base di c ermeneutici dettati, quanto a specificità dei motivi, alla sentenza delle Sezioni Unite Galtel 27 ottobre 2016, n. 8825, indirizzo precedente rispetto a quello che si assume esser incostituzionale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.