Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Solo una Copia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, la Suprema Corte ha sanzionato un ricorso che si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente, senza introdurre elementi di novità giuridica. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni della decisione e le sue importanti conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello in data 12 marzo 2025. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi a sostegno della propria tesi. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare se il ricorso possedesse i requisiti necessari per poter essere esaminato nel merito.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
Dopo aver esaminato gli atti, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La ragione fondamentale di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una mera riproduzione dei profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorso non introduceva nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere questioni già risolte, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche contenute nella decisione di secondo grado. Questo comportamento processuale è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze per il ricorrente. La Corte ha infatti applicato il principio secondo cui a tale esito processuale segue la condanna al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di denaro, quantificata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione viene irrogata perché si presume che il ricorrente, presentando un appello palesemente inammissibile, abbia agito con colpa, intasando inutilmente il sistema giudiziario. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per escludere tale colpa, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è sintetica ma estremamente chiara. Il principio cardine è che il ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di doglianze già espresse. Un ricorso “meramente riproduttivo” è privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, non può essere accolto. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, finalizzato a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate che gravano sul lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: impugnare una sentenza in Cassazione richiede un’argomentazione giuridica rigorosa e mirata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario dimostrare, con motivi specifici, dove e perché il giudice d’appello ha commesso un errore di diritto. In mancanza di ciò, l’esito è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con l’ulteriore aggravio di una condanna economica che sanziona l’uso non corretto dello strumento di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
È possibile evitare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
Teoricamente sì, ma solo se si dimostra di aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1822 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1822 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 1);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025.