Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45202 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45202 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilil:à del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale il ricorrente, sottoposto ad espiazione pena in regime carcerario, chiedeva la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare o della semilibertà.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha rilevato che analoga richiesta era stata rigettata con provvedimento dello stesso Tribunale del 12 maggio 2022, richiamato anche dall’istante.
In considerazione di ciò, ritenuto che la nuova istanza costituiva mera riproposizione della precedente, in quanto l’indicazione di un nuovo domicilio non valeva a superare il negativo giudizio espresso nel citato provvedimento in ordine all’attualità della pericolosità nonché all’inaffidabilità del condannato quant all’adempimento delle prescrizioni connesse al regime alternativo, il Tribunale stimava inopportuna la concessione degli invocati benefici in assenza dell’avvio di un processo di revisione critica del trascorso delinquenziale.
Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), impugna con un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con esso il ricorrente lamenta violazione di legge per aver il Tribunale di sorveglianza emesso un decreto di inammissibilità de plano, laddove, prima di provvedere, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio.
Osserva che l’originaria istanza di misura alternativa alla detenzione presentata nel novembre del 2021 era stata rigettata da parte del Tribunale di sorveglianza per “inidoneità del domicilio indicato per l’esecuzione delle misure richieste” stante la criticità del contesto sociale e familiare in cui il medesimo inseriva, cosicché il ricorrente aveva provveduto a stilare una successiva richiesta di misura alternativa alla detenzione, fornendo un nuovo domicilio. Tale richiesta, seppur nuova e differente rispetto alla precedente, è stata dichiarata inammissibile da parte del Tribunale con la conseguenza che, mediante un provvedimento d’ufficio, il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe limitato a dichiarare una lampante e manifesta infondatezza, bensì sarebbe entrato nel merito della vicenda inaudita altera parte.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.
La Corte ha reiteratamente affermato (ex multis, Sez. 1, n. 20559 del 10/04/2012, Piana, in motiv.) che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. e art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestament infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (cfr. ex plurimis, Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017 – 01; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254887 – 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, COGNOME, P.v. 251490 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, al cospetto di un fatto diverso allegato dal ricorrente e diretto a superare una delle rationes decidendi del precedente provvedimento, ha comunque espresso una valutazione di merito, affermando che l’indicazione di un nuovo domicilio non valesse a superare il negativo giudizio contenuto nel precedente provvedimento e, in tal modo, inevitabilmente svolgendo un apprezzamento discrezionale che esigeva l’istaurazione del contraddittorio indipendentemente dall’esistenza di ragioni di natura assorbente che pure traspaiono dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Dalle precedenti considerazioni si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666,
comma 2, cod. proc. pen. alla luce dell’interpretazione della normativa vigente accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio, previa instaurazione del contraddittorio, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 11/10/2023