Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 03/11/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 3 novembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Milano, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle condizioni detentive patite presso l’istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU.
La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che la riduzione di pena invocata da NOME COGNOME riguardava frazioni detentive che precedevano l’esecuzione della pena in corso di svolgimento, che aveva inizio il 24 marzo 2022, come stabilito dal provvedimento di Cumulo di pene concorrenti n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, non consentendo l’esame delle doglianze poste a fondamento dell’istanza.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per essere stata la declaratoria di inammissibilità dell’istanza presentata da NOME COGNOME pronunciata de plano, in assenza delle condizioni tassative che legittimano l’adozione di tale provvedimento senza l’instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Magistrato di sorveglianza di Milano dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere la detenzione patita dal ricorrente presso l’istituto penitenziario di Napoli Poggioreale conforme ai parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che sulle istanze proposte ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. il magistrato di sorveglianza di sorveglianza decide all’esito di un’udienza
svolta in contraddittorio tra le parti, avverso la quale è possibile proporre reclamo al tribunale di sorveglianza.
Fanno eccezione a questa regola le ipotesi di manifesta inammissibilità delle istanze, su cui il magistrato di sorveglianza decide, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio effettuato dall’art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. In tali casi, il combinato disposto delle due disposizioni prevede come rimedio, anche per le decisioni emesse dal magistrato di sorveglianza, il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 268119 – 01).
Si consideri, ulteriormente, che il presupposto legittimante l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, adottata de plano, risiede nell’evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali della domanda proposta, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la risoluzione di questioni particolarmente complesse (tra le altre, Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, si fuoriesce dal perimetro applicativo regolamentato dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 1, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., atteso che il vaglio dell’istanza di NOME COGNOME non poteva essere eseguito senza il contraddittorio delle parti processuali, attesa la complessità delle questioni prospettate dal detenuto.
Si consideri, in proposito, che la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal magistrato di sorveglianza di Milano sull’assunto, astrattamente corretto, che la riduzione di pena invocata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., riguardava frazioni detentive che precedevano l’esecuzione in corso di svolgimento, che aveva avuto inizio il 24 marzo 2022. Tale dato processuale, ritenuto incontroverso, non consentiva l’esame delle doglianze poste a fondamento del reclamo, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata sul punto (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 – 01).
Tuttavia, tale assunto appare in contrasto con le allegazioni difensive, secondo cui il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli n. 482/2022 RAGIONE_SOCIALE non faceva chiarezza sui periodi di detenzione scontati da NOME COGNOME, rilevanti ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per i quali si invocava l’applicazione del principio di fungibilità.
Si tenga presente che la frazione detentiva relativa alla custodia cautelare patita da NOME COGNOME dal 27 novembre 2013 al 12 marzo 2015, a pagina 2
del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, veniva compresa tra le “misure cautelari non computabili”, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Tuttavia, la stessa frazione detentiva, a pagina 4 dello stesso provvedimento, veniva computata in una frazione più ampia, compresa tra il 16 ottobre 2012 e il 12 marzo 2015, per la quale si quantificava la detenzione presofferta, rilevante ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in due anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione.
Questo insanabile contrasto, allo stato, non consente di comprendere a quale arco temporale faceva riferimento il provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. 482/2022 RAGIONE_SOCIALE, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con il cui contenuto il Magistrato di sorveglianza di Milano si dovrà confrontare ulteriormente, allo scopo di verificare la congruità delle richieste presentate da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Magistrato di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 4 aprile 2024.