Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18045 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO c:he ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
34870/2023
RITENUTO IN FATTO
1.La società RAGIONE_SOCIALE», in persona del legale rappresentant pro-tempore, sig.ra NOME COGNOME, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Latina che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso il provvedimento del 30 maggio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del decreto del 13 dicembre 2022 dello stesso G.i.p. che ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, aveva disposto, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sequestro preventivo di due corpi di fabbrica in corso di realizzazione sull’area proprietà della ricorrente costituiti da cinque unità abitative ciascuno (cin villini) e realizzati in violazione della fascia di rispetto stradale e della dis dei distacchi da confine.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., perché l’ordinanza impugnata è stata pronunciata de plano, al di fuori dei casi previsti dalla legge e senza garantire d contraddittorio.
1.2.Con il secondo motivo deduce la natura apparente della motivazione in ordine alla valutazione del contenuto delle istanze del 3 febbraio e del 22 maggio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato
3.Con decreto del 13 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza adottato dalla polizia giudiziaria ed a sua volta decretato il sequestro preventivo di corpi di fabbrica in corso di realizzazione, costituiti da cinque unità abita ciascuno realizzati in assenza di permesso di costruire ed in violazione del fascia di rispetto stradale e della disciplina d& distacchi da confine.
3.1.11 2 febbraio 2023, il Tribunale di Latina aveva dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da NOME COGNOME, direttore dei lavori, carenza di interesse, e dalla legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE», per mancanza di procura speciale.
3.2.1tI 3 febbraio 2023, il difensore del COGNOME e della COGNOME, quest’ult in proprio e nella sua qualità, aveva richiesto la revoca del sequestro per caren del fumus e delle esigenze preventive.
3.3.Con provvedimento del 3 aprile 2023 il G.i.p. aveva rigettato le istanze sul rilievo della natura abusiva dell’opera e della necessità di impedirne l’ulteriore realizzazione.
3.4.11 27 aprile 2023 la «RAGIONE_SOCIALE» aveva proposto appello;
3.5.11 22 maggio 2023 la «RAGIONE_SOCIALE» aveva presentato nuova istanza di dissequestro osservando che il Pubblico ministero non si era espresso sulla istanza del 3 febbraio, istanza fondata sulla deduzione c:he nei confronti della società non era intervenuta alcuna convalida del sequestro preventivo d’urgenza né la notificazione del successivo decreto di sequestro.
3.6.11 31 maggio 2023 il Gip aveva rigettato l’istanza per assenza di circostanze nuove o sopravvenute.
3.7.11 22 giugno 2023 il Tribunale aveva definito l’appello cautelare del 27 aprile 2023.
3.8.Avverso il provvedimento del 31 maggio 2023, il COGNOME e la COGNOME, quest’ultima in proprio e nella sua qualità, avevano proposto appello deducendo l’inefficacia del sequestro per omessa richiesta di convalida nei confronti della società e, in subordine, la nullità/inefficacia del decreto di sequestro per carenza di motivazione e/o assenza dei presupposti (fumus e periculum).
3.9.Con provvedimento adottato de plano, il Tribunale ha dichiarato inammissibili gli appelli, quanto al COGNOME ed alla COGNOME, persona fisica, per carenza di un interesse attuale e concreto alla restituzione degli immobili, quanto alla società perché la convalida del sequestro preventivo di urgenza non è autonomamente impugnabile e perché le richieste di revoca del sequestro preventivo presupponevano, sul piano logico, l’esistenza del decreto stesso. Inoltre, affermava il Tribunale, la richiesta di revoca del 22 maggio 2023 reiterava la precedente richiesta del 3 febbraio, esitata dal G.i.p. con ordinanza del successivo 27 aprile impugnata con appello cautelare definito dal medesimo tribunale con ordinanza del 22 giugno 2023, con conseguente preclusione di ulteriori istanze fondate sulle medesime questioni.
4.Tanto premesso, osserva il Collegio:
4.1.è necessario partire dall’esame di Sez. U, n. 51515 del 27/09/2017, dep. 2018, Rv. 273935 – 02, secondo cui in tema dl responsabilità da reato degli enti, l’appello avverso una misura interdittiva che, nelle more dell’impugnazione sia stata revocata a seguito dell’adempimento delle condotte riparatorie di cui agli artt.17 e 49, d.lgs. n.231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile “de plano”, ai sensi dell’art.127, comma 9, cod. proc. pen., ma deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, atteso che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale in merito al perdurante interesse all’impugnazione;
4.2.spiega in motivazione la Corte che: «file Sezioni Unite hanno da tempo censito le diverse ipotesi disciplinate dal codice di rito ove si applica il modello tipico del procedimento in camera di consiglio, ex art.127 cod. proc. pen. e quelle nelle quali, invece, si seguono forme semplificate o non esattamente sovrapponibili allo schema indicato dall’art. 127 cit. (Sez. LI, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233418; Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224612). Secondo tale opera di ricognizione, si possono identificare, dal punto di vista strutturale, le seguenti categorie di procedimenti semplificati, variamente richiamanti lo schema della camera di consiglio, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio, che deve essere assicurato:
procedimenti nei quali è fatto espresso riferimento alle «forme dell’art. 127», tra i quali rientrano quelli relativi alle impugnazioni caute/ari, che qui interessano, stante il rinvio all’art.127 cod. proc. pen., contenuto negli artt. 309, comma 8, 310, comma 2, 311, comma 5, 324, comma 6, 322-bis, comma 2, cod. proc. pen;
procedimenti che, pur facendo riferimento allo schema «in camera di consiglio», prevedono, viceversa, la specifica deroga all’osservanza delle «forme di cui all’art. 127», quale l’art. 624, comma 3, cod. proc. pen.;
procedimenti che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, né richiamano le forme dell’art. 127 cod. proc. pc.?n. e neppure il generico obbligo di sentire le parti (in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali artt. 292, comma 1; 299, comma 3 e 306, comma 1, cod. proc. pen.);
procedimenti, infine, che realizzano diverse forme di contraddittorio, rispetto a quelle previste dall’art. 127 cod. proc. pen., tra le quali rientra lo stesso procedimento camerale in Corte di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., ovvero che, diversamente dallo schema dell’art. 127, prescrivono la partecipazione necessaria delle parti principali (artt. 391, 420, 469, 666, comma 4, cod. proc. pen.).
L’insegnamento espresso dal Supremo Consesso (Sez. LI, n. 14991 del 11/04/2006, De COGNOME, cit.), che riconosce la legittimità di schemi procedimentali atipici, nei quali il modello camerale delineato dall’art. 127, cod. proc. pen. risulta variamente decliNOME, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, deve essere in questa sede ribadito. Invero, la decisione adottata de piano, in materia di inammissibilità dell’impugnazione, non è di per sé lesiva delle garanzie di contraddittorio presidiate dall’art. 111, secondo comma, Cost., ove è stabilito che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il canone costituzionale di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., non preclude l’operatività del disposto di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc pen., che consente al giudice di pro wedere alla dichiarazione di
inammissibilità dell’impugnazione «anche senza formalità di procedura». E il diritto vivente contempla vari schemi e diverse fasi procedimentali, descrittivamente definibili a garanzie attenuate, che risultano coerenti con la nozione di contraddittorio rinvenibile dal dettato costituzionale, con specifico riferimento al profilo riguardante l’interlocuzione tra le parti ed il giudice in posizione di terzietà. Del resto, la conferma della compatibilità di schemi procedimentali semplificati, in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, con il principio costituzionale del contraddittorio, discende altresì dalle modifiche introdotte nel 2017, in tema di ricorso per cassazione. Il riferimento è all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nove (lato dall’art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103. Detta disposizione stabilisce che la Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso «senza formalità di procedura» e, quindi, de plano, «nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d)», cod. proc. pen. Si tratta di cause di inammissibilità cosiddette formali, comprendenti il difetto di legittimazione, l’inoppugnabilità del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell’atto di impugnazione, l’inosservanza dei termini per impugnare e la rinunzia. Per le altre cause di inammissibilità, quali la mancanza di interesse o l’inosservanza dei requisiti formali e contenutistici dell’atto di impugnazione prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., devono viceversa essere seguite le ordinarie cadenze procedimentali previste dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Preme pure osservare che l’individuazione di schemi procedimentali atipici in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione risulta certamente legittima anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, sul diritto di accesso (Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, n. 20485/06). Con la decisione ora richiamata la Corte EDU, richiamando la sua costante giurisprudenza, ha ricordato che il «diritto a un tribunale», di cui id diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura richiede anche una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento. La Corte ha pure sottolineato che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale, riconosciuto dall’articolo 6, par. 1, della Convenzione EDU, dipende dalle particolarità della procedura in causa e dalle peculiarità del processo delineato dall’ordinamento giuridico interno». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Costituisce dunque ius receptum la possibilità di dichiarare de plano la inammissibilità dell’atto introduttivo dell’udienza camerale (da ultimo, Sez. 4, n
8867 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278605-01, secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione – ovvero delle irregolarità che riguardano l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l’atto di impugnazione nelle sue forme e termini e l’interesse ad impugnare – va dichiarata “de plano”, senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., il quale prescrive che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito; nello stesso senso, Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 – 01; Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 270955 – 01; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 267083 – 01);
4.3.1a questione relativa ai casi di inammissibilità definibili de plano deve essere risulta alla luce del quadro normativo applicabile al caso lzh specie;
4.4.dal tenore letterale dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., emerge che: 1) la inammissibilità deve riguardare l’atto introduttivo del procedimento camerale; 2) la norma non specifica i casi in cui il giudice può dichiarare “de plano” la inammissibilità dell’atto introduttivo;
4.5.occorre allora avere riferimento, quando possibile, alle norme che disciplinano l’atto introduttivo della fase camerale;
4.6.secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 322-bis, comma 2, cod. proc. pen.) ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che alli° stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098 – 01; Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2023, COGNOME, Rv. 258664 – 01; Sez. l, n. 32993 del 22/03/2013, Adorno, Rv. 256996 – 01; Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, COGNOME, Rv. 208324 – 01);
4.7.ne consegue che la inammissibilità dell’atto introduttivo della relativa fase camerale (l’appello cautelare) può essere dichiarata de plano nei soli casi previsti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., nessuno dei quali ricorre nel caso di specie con riferimento alla posizione della odierna società ricorrente;
4.8.infatti, se è vero che il decreto di convalida del sequestro preventivo non è autonomamente impugnabile (Sez. U, n. 21.334 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231055 – 01; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277784 – 01; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, COGNOME, Rv. 268596 – 01; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258936 – 01; Sez. 3, n. 49448 del 08/10/2003, COGNOME, Rv. 227996 – 01), è altrettanto vero che oggetto di
appello era il provvedimento del AVV_NOTAIO che aveva pronunciato sulla relativa questione;
4.9.1a riproposizione di questioni già dedotte con altra istanza di restituzion (sulla quale, peraltro, non si è ancora formato il giudicato cautelare) non prevista quale causa di inammissibilità che possa essere dichiarata de plano (si veda, al riguardo, la diversa disciplina dettata, in materia esecutiva, dall’ 666, comma 2, cod. proc. pen.);
4.10.né l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo può essere esclusa da comportamenti processuali del titolare del bene che non abbia impugNOME il provvedimento che deduca di non aver mai ricevuto e ne chieda tuttavia la restituzione e di certo non può essere motivo di inammissibilità dell’appello, men che meno dichiarabile d’ufficio;
4.11.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’esame dell’appell nel contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 18/01/2024.