Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39677 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, emessa in data 5 febbraio 2022 nel proc. n. 2021/95 SIUS, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto rimetteva alla Direzione dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziario la decisione in merito all’istanza di effettuare colloqui visivi da remoto in considerazione della posizione giuridica del detenuto.
Il giudice a quo ha motivato la dichiarazione di inammissibilità de plano poiché il provvedimento impugnato non poteva essere considerato come decisorio, diversamente, si sarebbe potuto impugnare l’eventuale successivo diniego.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e agli artt. 70 I. 26 luglio 1975, n. 35 (ordinamento penitenziario), e 179 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Rappresenta il ricorrente che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia non avrebbe avuto il potere di decidere de plano sulla richiesta, sollecitata al Tribunale di sorveglianza dal difensore rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza che aveva trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE penitenziario la richiesta di colloqui visivi da remoto sulla base della posizione giuridica del detenuto, poiché la stessa doveva considerarsi quale impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e, quindi, meritevole di essere trattata dal collegio.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile.
La declaratoria d’inammissibilità qui impugnata è stata correttamente assunta de plano dal Presidente del collegio ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Va, infatti, ribadito che in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti GLYPH di GLYPH tipo GLYPH cognitivo GLYPH né GLYPH valutazioni GLYPH discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).
In particolare, come evidenziato dal medesimo provvedimento qui impugnato emesso dal magistrato di sorveglianza e reclamato dinanzi al Tribunale, esso non aveva contenuto decisorio ma solamente interlocutorio, avendo rimesso l’istanza di
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colloqui a distanza alla Direzione dell’RAGIONE_SOCIALE per le sue valutazioni basate sull posizione giuridica del detenuto.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cosi:. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente