Inammissibilità appello: il rispetto dei termini processuali
L’inammissibilità appello rappresenta uno degli ostacoli più critici nel sistema giudiziario penale, poiché preclude definitivamente la possibilità di riesaminare una sentenza nel merito. Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, un imputato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame per tardività. La questione centrale riguarda la perentorietà delle scadenze processuali e la corretta individuazione dell’atto da impugnare.
Il caso e la tardività dell’impugnazione
La vicenda trae origine da una sentenza di primo grado che non era stata impugnata nei tempi previsti dall’ordinamento. La difesa aveva tentato di ottenere la restituzione nel termine, una procedura eccezionale che permette di superare la scadenza se si dimostra l’impossibilità oggettiva di agire. Tuttavia, tale istanza era stata rigettata con un’ordinanza separata. Nonostante ciò, la parte ha presentato un atto di appello che è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
La distinzione tra i provvedimenti
Un errore strategico fondamentale evidenziato dalla Cassazione riguarda l’oggetto delle contestazioni. Il ricorrente, nel rivolgersi ai giudici di legittimità, ha sollevato critiche che riguardavano l’ordinanza di rigetto della restituzione nel termine, anziché concentrarsi sul provvedimento che dichiarava l’inammissibilità dell’appello. Questa confusione tra atti processuali distinti rende il ricorso privo di fondamento giuridico, poiché ogni impugnazione deve colpire specificamente i vizi del provvedimento a cui si riferisce.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che la motivazione del provvedimento impugnato è esente da vizi logici. I giudici di merito hanno correttamente applicato le norme sulla decadenza, rilevando che l’appello era stato depositato oltre la scadenza naturale. La Corte ha inoltre chiarito che non è possibile utilizzare il ricorso contro l’inammissibilità per rimettere in discussione decisioni assunte in altri provvedimenti ormai definitivi o separati, come il diniego della restituzione nel termine. La coerenza logica della decisione impugnata e l’assenza di violazioni di legge hanno portato al rigetto totale delle pretese del ricorrente.
Le conclusioni
Il rispetto dei termini per l’impugnazione è un pilastro della certezza del diritto. Quando un atto viene presentato fuori tempo massimo, l’inammissibilità appello diventa una conseguenza automatica e insuperabile, a meno di prove rigorose su impedimenti assoluti. La sentenza in esame ricorda l’importanza di una gestione tecnica precisa delle fasi processuali, sottolineando che l’errore nella scelta del provvedimento da contestare comporta non solo la perdita del diritto di difesa nel merito, ma anche sanzioni pecuniarie, come la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se l’appello viene presentato dopo la scadenza dei termini?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile. Questo significa che il giudice non valuterà i motivi del ricorso e la sentenza precedente diventerà definitiva.
È possibile giustificare un ritardo nella presentazione dell’appello?
Sì, ma solo attraverso l’istituto della restituzione nel termine, dimostrando che il ritardo è stato causato da un caso fortuito o da una forza maggiore imprevedibile.
Si può contestare un’ordinanza diversa da quella impugnata?
No, i motivi di ricorso devono essere specifici e rivolti esclusivamente ai vizi del provvedimento che si sta impugnando in quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1133 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1133 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali sono dedotti vizi di motivazione e violazione di legge, sono manifestamente infondati, perché, da una parte, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori; d’altra parte, il provvedimento ora impugnato ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello, perché proposto oltre la scadenza del termine, avverso la sentenza di primo grado, e ha osservato che era stata già rigettata, con separata ordinanza, l’istanza della difesa tendente ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la medesima sentenza di primo grado; le critiche difensive avanzate con il ricorso per cassazione ora in esame non possono rilevare in questa sede, in quanto consistenti in doglianze relative alla citata ordinanza separata, provvedimento diverso da quello che ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.