Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5969 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5969 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERRA SAN BRUNO il DATA_NASCITA.
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
r(3
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 maggio 2023, il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice dell’appello, ha dichiarato inammissibile l’appello, depositato in data 13 gennaio 2023, proposto nell’interesse di NOME COGNOME, per l’assenza della dichiarazione o elezione di domicilio, prescri .1e, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale deduce violazione di legge e del principio tempus regit actum, per avere il Tribunale applicato al caso di specie l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., norma introdotta dal d. Igs. 150 del 2022 che, al tempo dell’adozione del provvedimento di primo grado (16 dicembre 2022), non era entrata ancora in vigore. Osserva la difesa che, a differenza del caso del processo in assenza, la riforma apportata dal citato decreto legislativo non ha previsto norme riferite al regime intertemporale da applicarsi al processo in presenza.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; b) conclusioni scritte nell’interesse della parte civile con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, dal momento che, ai sensi dell’ari:. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la previsione, per quanto qui rileva, dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ) si applica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 99 bis dello stesso d.lgs.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata emessa in data 5 dicembre 2022, talché la norma posta a base della pronuncia di inammissibilità è inapplicabile.
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente