Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 552 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 552 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATI -0
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica in data 31/03/2023 (trattasi di una condanna alla pena di mesi quattro di arresto, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110) e, consequenzialmente, ha disposto l’esecuzione della sentenza appellata. La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ritenuta assenza, in unione all’atto di appello, del mandato a impugnare e dell’elezione di domicilio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo plurime violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., sotto il profilo della nullità dell’ordinanza, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e per inosservanza di norme processuali. Secondo la prospettazione difensiva, all’impugnazione era allegata la nomina del difensore e – all’interno della nomina stessa – era contenuta anche l’elezione di domicilio.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo la Corte territoriale, alcuna dichiarazione o elezione di domicilio risulta allegata o richiamata nell’atto d’appello; tale assunto è contestato dalla difesa in maniera assertiva, senza fornire alcuna documentazione a supporto della tesi, per cui il ricorso pecca sotto il profilo della autosufficienza, così finendo per incorrere nella inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, COGNOME è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1075; proposto appello – in data 25/05/2023 – avverso la pronuncia di condanna, è intervenuta dichiarazione di inammissibilità del gravame, determinata dalla ritenuta carenza del mandato a impugnare e dell’elezione di domicilio, necessari ai sensi dell’art. 581 comma 1 -ter cod. proc. pen., norma vigente in epoca antecedente, rispetto all’intervenuta abrogazione ad opera dell’art. 2 comma 1 lett. a) n. 1) legge 09 agosto 2024, n. 114.
2.1. Giova richiamare, in primo luogo, il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 – 02, a mente della quale: «In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
A ciò va a saldarsi una ulteriore regola ermeneutica, che trova la sua diretta scaturigine nel principio – di più ampia portata – secondo il quale tempus regit actum; in forza di quest’ultimo principio generale, la disciplina espressa dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che – nella veste attualmente vigente – non esige più, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l’onere di procedere alla allegazione di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, trova applicazione con esclusivo riferimento alle impugnazioni proposte a decorrere dal momento della entrata in vigore della sopra citata novella, ossia a far data dal 25 agosto 2024 (si vedano Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025/, Pino, Rv. 288203 – 01 e Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025 Vacaru Rv. 287973 – 01).
La conclusione alla quale si deve pervenire, allora, è nel senso che l’onere di allegare il mandato ad appellare, così come l’elezione di domicilio, debba essere ritenuto assolto anche mediante il richiamo ad un atto precedentemente inserito nel fascicolo processuale.
2.2. Il Procuratore generale ha addotto – a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità contenuta in requisitoria – il mancato rispetto, da parte della difesa, del principio della autosufficienza del ricorso. Sul punto, è noto come – anche all’indomani dell’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., ad opera dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 06 febbraio 2018, n. 11 – trovi applicazione tale principio, che si compendia in un onere, gravante sul ricorrente, di puntuale indicazione degli atti che si sostiene esser stati travisati dal giudice di merito e dei quali il ricorrente medesimo ritenga indispensabile l’allegazione, che è poi materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (così Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talannanca, Rv. 276432 – 01 e Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).
2.2.1. Tanto chiarito in linea generale, deve però anche ricordarsi come l’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., al comma 1 lett. a) e b), ricomprenda –
tra gli atti che sono automaticamente da trasmettere al giudice dell’impugnazione – sia la nomina del difensore, sia le dichiarazioni o elezioni di domicilio.
Solo al comma successivo, la medesima disposizione normativa si preoccupa – con esclusivo riferimento al ricorso per cassazione – di precisare come vada inserita, all’interno del fascicolo da trasmettere alla Corte di cassazione, copia degli atti specificamente indicati dall’impugnante; e ciò, sempre “qualora non già contenuta negli atti trasmessi”.
Il logico corollario, allora, è nel senso che la nomina del difensore e l’elezione di domicilio siano ricompresi nel novero degli atti che – in via automatica, ossia indipendentemente da qualsivoglia indicazione proveniente dal ricorrente vanno inseriti nel fascicolo da trasmettere al giudice dell’impugnazione ». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.2. Aderendo a tale impostazione teorica e non ritenendo quindi operante, nella materia, il principio della autosufficienza dell’impugnazione, questo Collegio – mancando una materiale allegazione al ricorso – ha proceduto a verificare direttamente il contenuto del fascicolo, onde constatare se (come sostenuto dalla difesa) all’atto di appello originale fossero stati effettivamente uniti il mandato a impugnare e l’elezione di domicilio.
Tale controllo dell’incarto processuale ha sortito esito favorevole alla tesi difensiva, atteso che l’atto di gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME recava, in allegato, il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio. La doglianza posta a fondamento del ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio della avversata decisione, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, per Ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.