Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Napoli ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19 settembre 2017, con cui COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto in abitazione aggravati, fatti commessi il 23.12.2012 e 29.1.2013, il primo tentato ed il secondo consumato.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 157 cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen.
Nella specie la difesa COGNOME lamenta che, all’epoca di NOME presentazione dell’impugnazione innanzi alla Corte d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, non era vigente la causa d’inammissibilità introdotta dalla riforma Cartabia con la previsione di cui all’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.; il giudice di merito, pertanto, sarebbe incorso in una violazione del principio tempus regit actum.
In subordine la difesa si duole della mancata declaratoria di prescrizione dei reati, questione disattesa dalla Corte di merito, la quale avrebbe dovuto, anche d’ufficio, emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Ebbene, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Va premesso che, ai sensi dell’art.581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., già prima dell’introduzione dell’art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen., l’atto di impugnazione doveva contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi, con l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch sorreggono ogni richiesta. L’inosservanza di tale disposizione comportava l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo senza l’osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 – dep. 21/04/2011, COGNOME, Rv. 25028001).
Sull’argomento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8825 del 27/10/2016, ric. COGNOME, le quali hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatt o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
L’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha codificato una costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati, per cui il primo rilievo proposto dalla difesa è destituit di fondamento.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi come questa Corte di cassazione abbia reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata censurata (Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152; da ultimo Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025, Rv. 287744 – 01). Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo criticato il merito della decisione relativa all’inammissibilità dell’appello, dolendosi dell’inapplicabilità dell’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., motivo manifestamente infondato.
Ne consegue, in applicazione del principio sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile anche in relazione al profilo indicato nel secondo motivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in data 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME