Inammissibilità Appello Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di primo grado. L’imputato ha il diritto di impugnare la decisione, ma questo diritto è subordinato al rispetto di precise regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di inammissibilità dell’appello, i motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale requisito.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale che, all’esito di un giudizio abbreviato, condannava un imputato per il reato di furto pluriaggravato. Nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, l’imputato veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Contro questa decisione, la difesa proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello competente dichiarava l’impugnazione inammissibile. L’imputato, non rassegnandosi, decideva di ricorrere per Cassazione, lamentando la nullità dell’ordinanza che aveva chiuso le porte al secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità dell’Appello
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la totale genericità del motivo presentato dall’imputato. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a prospettare deduzioni vaghe, prive di un solido ancoraggio a ragioni di diritto e a dati di fatto concreti che potessero sostenere le richieste avanzate.
Analisi della Genericità dei Motivi
In sostanza, l’imputato non aveva contestato nel merito le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto il suo primo atto di impugnazione ‘aspecifico’. Non basta dolersi di una decisione; è necessario spiegare perché, secondo la legge e i fatti, quella decisione sia sbagliata. L’assenza di questa specificità rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, processualmente inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che l’atto di appello non può limitarsi a una generica critica della sentenza di primo grado, ma deve contenere una critica argomentata e specifica. Deve indicare chiaramente quali parti della sentenza si contestano (i cosiddetti ‘capi’ o ‘punti’ della decisione) e per quali motivi fattuali o giuridici si ritiene che il primo giudice abbia errato. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questa struttura critica, risultando incapace di innescare un reale confronto dialettico con la decisione impugnata. Di conseguenza, all’inammissibilità dell’appello è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Requisiti Essenziali per un Appello Valido
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di appello richiede rigore, precisione e specificità. Non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo con una sentenza, ma è indispensabile articolare censure puntuali, capaci di evidenziare gli errori del giudice e di proporre una ricostruzione alternativa fondata su solidi argomenti. In assenza di questi elementi, il rischio di una declaratoria di inammissibilità è estremamente concreto, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione dell’imputato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere le richieste. In particolare, non venivano contestate le specifiche ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già ritenuto l’appello iniziale aspecifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un motivo di appello?
Per ‘aspecificità’ si intende la formulazione di una critica vaga contro la sentenza impugnata, senza individuare in modo preciso e argomentato quali punti della decisione si contestano e per quali specifiche ragioni di fatto o di diritto si ritiene che il giudice abbia commesso un errore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1017 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SAN BIAGIO PLATANI il 26/12/1963
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2020 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti e alla recidiva contestata, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della nullità dell’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello, inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non contestando le ragioni della ritenuta aspecificità dell’appello;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.