Inammissibilità Appello: La Prescrizione non Salva il Ricorso Generico
L’inammissibilità appello è una delle insidie più temute nel processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: se l’atto di appello è generico, il giudice non può esaminare il merito e, di conseguenza, non può nemmeno dichiarare l’eventuale prescrizione del reato. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di redigere con la massima cura e specificità i motivi di impugnazione, pena la perdita di ogni possibilità di difesa nel grado superiore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di truffa. L’imputata proponeva appello, ma la Corte d’appello territoriale lo dichiarava inammissibile a causa della non specificità dei motivi addotti. In pratica, i giudici di secondo grado ritenevano che l’atto di impugnazione non criticasse in modo sufficientemente dettagliato e puntuale la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputata presentava ricorso per Cassazione, sostenendo due punti: in primo luogo, che i suoi motivi d’appello erano in realtà specifici; in secondo luogo, e soprattutto, che la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.
La Questione Giuridica sull’Inammissibilità Appello
Il fulcro della questione è il rapporto tra due istituti procedurali: l’inammissibilità appello e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Può un giudice, una volta riscontrata la genericità e quindi l’inammissibilità di un’impugnazione, procedere comunque a esaminare se il reato sia nel frattempo caduto in prescrizione?
La difesa sosteneva di sì, argomentando che la prescrizione, essendo una causa di estinzione del reato, dovesse essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento. La Procura e la Corte di Cassazione, tuttavia, hanno seguito un orientamento consolidato e di segno opposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’appello. I giudici hanno stabilito che la contestazione contro la dichiarata genericità dei motivi era essa stessa generica. La ricorrente si era limitata ad affermare di aver indicato i motivi in fatto e i presupposti logici, senza però dimostrare concretamente in sede di ricorso quali fossero e perché fossero specifici.
Soprattutto, la Corte ha ribadito un principio cardine: l’inammissibilità appello preclude ogni ulteriore esame. Una volta che l’impugnazione viene giudicata inammissibile, si forma un ‘giudicato’ sulla sentenza impugnata, e il rapporto processuale si chiude. Di conseguenza, il giudice dell’impugnazione non ha più il potere di esaminare il merito della vicenda, inclusa la possibile maturazione della prescrizione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su una logica procedurale ferrea. La verifica sull’ammissibilità di un’impugnazione è un’operazione preliminare. Se l’atto non supera questo vaglio perché privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge (come la specificità dei motivi, ex art. 581 c.p.p.), è come se l’investitura del giudice superiore non si fosse mai perfezionata. L’appello generico non instaura validamente il giudizio di secondo grado.
Di conseguenza, non essendoci un valido processo d’appello, il giudice non può compiere alcuna valutazione sul fondo della questione. La dichiarazione di prescrizione è una decisione di merito, che presuppone un giudizio validamente incardinato. L’inammissibilità blocca il meccanismo processuale prima che si possa arrivare a questo punto, cristallizzando la decisione precedente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un severo monito per gli operatori del diritto. La redazione dell’atto di appello non è una mera formalità, ma il cuore del diritto di difesa nel secondo grado di giudizio. È necessario che ogni doglianza sia argomentata in modo specifico, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende criticare.
Affermare genericamente di non essere d’accordo o limitarsi a riproporre le tesi già esposte in primo grado non è sufficiente. In assenza di una critica puntuale e argomentata, si incorre nell’inammissibilità appello, una sanzione processuale che, come visto, ha effetti drastici, impedendo anche la valutazione di cause di estinzione del reato evidenti come la prescrizione. La cura nella stesura degli atti processuali si conferma, quindi, non solo un dovere deontologico ma una condizione essenziale per la tutela effettiva dei diritti dell’imputato.
Cosa succede se un appello viene presentato con motivi generici?
Il giudice lo dichiara inammissibile. Questo significa che l’appello non verrà esaminato nel merito e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.
Se un appello è inammissibile, il giudice può comunque dichiarare che il reato è prescritto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello impedisce al giudice di compiere qualsiasi valutazione sul merito della causa, inclusa la verifica della maturazione della prescrizione.
Perché la specificità dei motivi di appello è un requisito così importante?
Perché è una condizione essenziale per instaurare validamente il giudizio di secondo grado. Un motivo generico non consente al giudice superiore di comprendere quali parti della sentenza precedente sono contestate e perché, rendendo impossibile l’esercizio della sua funzione di revisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 861 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nata a Napoli il 16/04/1972
avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contest violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e dell’art. 157 cod. pen. pe i giudici di appello dichiarato l’inammissibilità dell’appello (per la non spec dei motivi) e per non avere gli stessi giudici dichiarato l’estinzione del reat all’art. 640 cod. pen. ascritto all’odierna ricorrente per intervenuta presc prima della pronuncia della sentenza impugnata, è in parte non consentito (quan alla contestazione della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello) e in manifestamente infondato (quando alla contestazione della mancata dichiarazione di estinzione del reato) ;
che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello è stata solo genericame censurata dalla ricorrente, atteso che la COGNOME si è limitata ad afferm modo, appunto, del tutto generico, come «l’appellante avesse specificament indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure form – senza in alcun modo indicare quali sarebbero stati tali «motivi in fat
«presupposti logici» – e che «l’appello è stato funzionalmente correlato al capo della sentenza di primo grado relativo alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta», il che nulla dice in ordine alla specificità dello stesso motivo;
che, posta la ritenuta inammissibilità dell’appello, ne consegue che la Corte d’appello di Bari non era tenuta a dichiarare l’eventuale prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370-01; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.