Inammissibilità dell’appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’inammissibilità dell’appello è una sanzione processuale severa che impedisce al giudice di entrare nel merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i contorni di questo istituto, sottolineando come un appello non possa essere una semplice fotocopia del primo grado di giudizio e chiarendo gli effetti drastici che tale declaratoria produce sulla prescrizione del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Argomenti Nuovi
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di primo grado. La ragione di tale decisione era chiara: l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le medesime questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intendeva contestare. In pratica, l’appellante non aveva spiegato perché la decisione del primo giudice fosse sbagliata, ma si era limitato a ripetere le proprie difese iniziali.
La Decisione della Corte sulla Inammissibilità dell’Appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello, evidenziando come l’impugnazione fosse del tutto generica. Un appello, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o ripresentare le stesse doglianze, ma è necessario individuare i punti deboli del ragionamento del giudice e fornire argomenti contrari pertinenti. La mancanza di questo confronto diretto rende l’atto di impugnazione sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: L’Effetto Paralizzante dell’Inammissibilità sulla Prescrizione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale con importanti implicazioni pratiche. La declaratoria di inammissibilità dell’appello non è una mera questione formale, ma ha l’effetto di rendere la sentenza impugnata “intangibile” e definitiva sin dal momento in cui si è concretizzata la causa di inammissibilità stessa.
Questo significa che, una volta emerso il vizio che rende inammissibile l’impugnazione, il potere decisionale del giudice viene “paralizzato”. Di conseguenza, il giudice non può più rilevare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate dopo la presentazione dell’appello inammissibile. Come stabilito dalle Sezioni Unite (sent. Ricci, 2016), la sentenza diventa definitiva e qualsiasi evento successivo, inclusa la prescrizione, non può più essere preso in considerazione. Questa logica impedisce un uso dilatorio degli strumenti di impugnazione al solo fine di far maturare i termini di prescrizione.
Le Conclusioni: Un Monito alla Specificità degli Atti Giudiziari
La decisione in commento rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di appello richiede un lavoro di analisi critica e puntuale della sentenza di primo grado. La mera riproposizione di argomenti già esaminati, senza un confronto specifico con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze sono gravi: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza cristallizza la situazione giuridica, precludendo anche la possibilità di beneficiare dell’eventuale maturare della prescrizione.
Perché un appello può essere dichiarato inammissibile?
Un appello viene dichiarato inammissibile quando risulta manifestamente infondato o generico, ovvero quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise in primo grado senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa succede alla prescrizione del reato se l’appello è inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità rende la sentenza impugnata definitiva dal momento in cui sorge la causa di inammissibilità. Di conseguenza, il giudice non può più dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione se questa è maturata in un momento successivo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIAROMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una vio di legge e un vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’ap manifestamente infondato, avendo la corte di appello puntualmente individuato (si particolare, pagina 2) le ragioni a fondamento del provvedimento di inammiss sottolineando come l’impugnazione si risolvesse in una mera riproposizione di quest adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le qu di appello ometteva di confrontarsi;
Considerato altresì che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, preclude pronuncia sul merito, fa sì che la sentenza invalidamente impugnata diventi intangibi momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità che paralizza, sin dal suo poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell’accertamento di tale profilo pro abilitato a rilevare, a norma dell’art 129 cod. proc. pen., l’intervenuta prescrizio successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’il luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente