Inammissibilità Appello: La Cassazione Ribadisce l’Onere della Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sui requisiti formali e sostanziali di un atto di appello. La decisione sottolinea come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità dell’appello, con conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo questo caso per capire meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile un appello proposto da un imputato. Non accettando tale decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di far annullare il provvedimento che gli precludeva l’accesso al secondo grado di giudizio.
Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare non il merito della questione originaria, ma la legittimità della decisione della Corte d’Appello che aveva respinto l’impugnazione per ragioni procedurali.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. Secondo i giudici, il motivo di ricorso presentato era “del tutto generico e aspecifico”. Questo giudizio tecnico si basa su un principio fondamentale del diritto processuale: chi impugna una decisione deve spiegare in modo chiaro e preciso perché la ritiene sbagliata.
Il ricorrente, invece, non aveva adeguatamente specificato le ragioni di fatto e di diritto della sua contestazione, né si era confrontato in modo critico con le argomentazioni contenute nel provvedimento della Corte d’Appello. Di fronte a questa carenza, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare l’inammissibilità dell’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce che l’appello è inammissibile quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge. La Corte ha osservato che l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata alla decisione contestata; non è sufficiente una mera espressione di dissenso.
Nel caso specifico, il ricorso era privo di un confronto puntuale con la motivazione della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico. In assenza di questo confronto, l’atto diventa generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile. Non essendo emerse ragioni per un esonero, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione non è un optional. La redazione di un atto di appello richiede un’analisi dettagliata della decisione da contestare e l’elaborazione di motivi specifici, capaci di evidenziare gli errori di fatto o di diritto commessi dal giudice precedente. Evitare la genericità è il primo passo per superare il vaglio di ammissibilità e avere la possibilità di vedere esaminato il proprio caso nel merito. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato è una secca dichiarazione di inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché un appello può essere dichiarato inammissibile?
Un appello può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono del tutto generici e aspecifici, ovvero non specificano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che il ricorso non identifica in modo chiaro e dettagliato quali sono gli errori contestati nel provvedimento del giudice precedente. In pratica, è una critica vaga che non entra nel merito delle motivazioni della decisione che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso il provvedimento in epigrafe indicato, recante declaratoria di inammissibilità dell’appello propos dall’interessato, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici rinvenibili in questa sede
L’unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, no specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in a modo con le argomentazioni della decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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