Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Cardito (Na) il 4 giugno 1965;
avverso la ordinanza n. 18521/2013 RGApp della Corte di appello di Napoli del 8 febbraio 2018;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore ge Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Cor appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza pronunziata a seguito di giudizio camerale ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in data 8 febbraio 2018, i cui motivi sono stati pubblicati, tramite deposito in cancelleri il successivo 14 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile, avendone ritenuto la genericità, oltre che la sua redazione in contrasto con l’art. 581 (recte: 591), lettera c), cod. proc. pen., l’atto di appello presentato da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, il 21 gennaio 2011 e con la quale la predetta era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di violazione dei sigilli continu mentre era stata dichiarata, secondo la testuale indicazione contenuta nel provvedimento indicato, la improcedibilità in relazione a talune contravvenzioni edilizie a lei contestate.
Avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale la COGNOME, SSiGi,:itA dai proprio difensore fiduciario, ha interposto ricorso per rAgazione, con atto del 18 gennaio 2024, contestando la valutazione di inammissibilità della sua impugnazione operata dalla Corte distrettuale napoletana, posto che í motivi addotti a sostegno del gravame non erano generici, come dimostrato dal fatto che i giudici della Corte distrettuale li hanno esaminati nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Deve preliminarmente darsi atto, onde fugare i legittimi dubbi sulla ammissibilità della presente impugnazione, presentata avverso un provvedimento emesso circa 6 anni prima della proposizione della medesima, che con provvedimento del 13 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli, corrispondendo ad un ricorso presentato dalla difesa dell’attuale ricorrente, ha disposto la rimessione in termini della medesima onde procedere alla impugnazione della ordinanza emessa dalla medesima Corte in data 8 febbraio 2018, avendo detto giudice, operante quale giudice della esecuzione, rilevato che la notificazione della ordinanza di inammissibilità della impugnazione presentata dalla COGNOME emessa dalla Corte partenopea in data 8 febbraio 2028 era stata notificata alla ricorrente in una residenz diversa da quella effettiva.
Osserva, a questo punto, ii Collegio che, a prescindere dalla correttezza formale o meno di tale provvedimento – dovendosi, infatti, rilevare che, in
realtà, avendo la Corte partenopea ritenuto la illegittimità della notificazione del provvedimento conclusivo della giudizio impugnatorio promosso dalla COGNOME, più che riferirsi alla rimessione in termini per proporre impugnazione (istituto che presuppone la regolarità formale della notificazione dell’atto impugnando ma la impossibilità, per caso fortuito o per forza maggiore, della presentazione di tale impugnazione da parte del soggetto avente diritto; si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 novembre 2017, n. 52477, rv 273066), si dovrebbe ritenere che nella circostanza il termine entro il quale, a pena di decadenza, doveva essere presentata l’impugnazione della ordinanza in questione, decorrente dalla sua notificazione, non essendo questa mai stata regolarmente eseguita, mai ha iniziato a decorrere – è indubbio, dal punto di vista sostanziale, che, ad onta del lungo tempo trascorso dalla pronunzia del provvedimento ora censurato, l’impugnazione proposta dalla difesa della COGNOME è tempestiva.
Essa è, come dianzi accennato, anche fondata.
Come, infatti, è stato osservato da questa Corte, con argomenti che qui, data la loro pertinenza e riferibilità anche al caso di specie, si intendo convintamente ribadire, il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art 581 cod. proc. pen. da parte della legge n. 103 del 2017, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo il giudice in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 ottobre 2021, n. 36533, rv 281978).
Che nel caso che ora interessa la Corte partenopea abbia utilizzato lo strumento della inammissibilità dei gravame – pronunziata, tuttavia, in assenza di contraddittorio e con una forma procedimentale non corrispondente all’ordinario giudizio di appello – in luogo di quella di rigett del ricorso ed eventuale conferma della sentenza impugnata è chiaramente ricavabile dalla circostanza, d’altra parte diligentemente posta in luce dall ricorrente difesa, che detta Corte è stata posta perfettamente in grado di valutare la fondatezza (da essa esclusa) dei motivi di gravame a suo tempo presentati dal ricorrente, avendoli essa esaminati ed avendo dato la stessa ad essi una risposta di merito.
La circostanza che, tuttavia, a tale risposta si sia giunti attravers l’adozione di un modello procedimentale che non ha previsto, in termini
certamente poco rispettosi della possibilità di adeguatamente esercitare il diritto di difesa, alcuna interlocuzione in contraddittorio fra le parti, ren viziata, salvo ed impregiudicato l’esito che il giudizio di merito avrebbe avuto ove correttamente svolto, la ordinanza impugnata e ne rende necessario l’annullamento senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione personale rispetto a quella che ha provveduto con l’ordinanza ora annullata sull’appello a suo tempo proposto dalla difesa della COGNOME, a nuovamente valutare, ferma restandone la ammissibilità formale, la fondatezza del gravame in questione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente