Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40253 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 40253 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME NOME
1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 7 maggio 2025, ha Data Udienza: 04/11/2025
dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, impu de reato previsto e punito dall’art. 589 bis cod. pen., avverso la senten 369/24 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Piacenza in data 4 ottobre 2024.
Avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza, il difensore ava formulato due motivi di impugnazione: con il primo motivo aveva lamentato ia mancata valutazione della prova a discarico costituita da temonianza resa da NOME COGNOMECOGNOME moglie dell’imputato, che si trovava con . ui nella vettura al momento del sinistro; con il secondo motivo avev lamentato la mancata valutazione della ricostruzione del sinistro effettuata medesimo imputato.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’appellante non si era confrontato co .-1 l’esaustivo apparato argomentativo della sentenza del primo giudice limitandosi ad affermare che il Tribunale non aveva tenuto conto dell dedosizione resa dala teste COGNOME COGNOME di quanto dichiarato dall’imputato, se con:iderare che il Tripunale, nel disattendere le conclusioni alle quali era giu co -isulente delia difesa, aveva avuto ben presente tali propalazioni, ma le av ritereite smentite dai dati oggettivi messi in evidenza dall’accertamento tec effeluato dai consulente del Pubblico Ministero.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso pe -cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando unico motivo di ricorso con il quale lamenta inosservanza di norma processuale st . l ita a pena di Inammissibilità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. pe GLYPH e segnatamente dell’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., nella par det.irdinan:a in cui dichiara l’inammissibilità dell’appello in quanto l’appe non si era confrontato con l’apparato argomentativo della sentenza di prim grac o.
Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado era lacunosa nell pa ,-c , 2 in cui senza alcuna motivazione, non prendeva in alcuna considerazione, ed anzi ignorava completamente, le sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME nell’immediatezza dei fatti. Dichiarazioni, queste, c fori ‘fano Lria diversa ricostruzione dei fatti addebitati all’imputato trc –vano conferma nella dinamica del sinistro siccome ricostruita dall’In consulente della difesa. Retsessi, sostiene il ricorente che i motivi di appello specificavano, in modo prec ed e<3pressc, i capi e i punti oggetto della impugnazione e che i motivi er
cwatterizzati da una specificità estrinseca, oltre che intrinseca, con una chiara correlazione tra gli stessi e i passaggi logico argomentativi della sentenza, in quanto cortenevano la confutazione delle argomentazioni usate nella sentenza ch si intendeva impugnare con l'appello, sottolineando che il Giudice, se avesse considerato la testimonianza della COGNOME, sarebbe pervenuto a conclusioni diverse.
Poiché a sentenza appellata non prendeva in considerazione le dichiarazioni testimoniali della RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente, secondo gli insegnamenti della Sup -ema Corte non si poteva imporre all'appellante di confrontarsi con tale pruvvedimento lacunoso.
4. Il ricorso è fondato.
. La giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce successive ali entrata in vigore , della legge n. 103 del 2017, che ha innovato il codice di rito, pre,edendo la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'appello composto da motivi generici ed aspecifici, ha chiarito i confini di tale pronuncia, col cui si accerta l'incapacità dell'atto di parte ad instaurare il giudizio impugnazione.
Precisamente, si è affermato che il giudice d'appello può dichiarare dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spe s a nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche mar ifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/2: 1 2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01).
legisatore, come noto, ha sostanzialmente recepito il diritto vivente, sefIcndo il euale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e ardcmentaU i riliev critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto pos foricamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità cori cui le precette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sn, U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).
Sezioni 'Unite avevano precisato che «i motivi, per indirizzare realmente la cecisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei met vi di appello, in definieva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poter decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., non:hé legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a
ringnsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative deoisorie prospettate nei motivi di appello».
Nella stessa pronuncia, il giudice di legittimità aveva precisato che il sirdacato dal giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello CiVLe alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8325/2017 cit.).
Resta, dunque, fuori dall'area dell'inammissibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infcndatezza dei motivi, che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello, il quale può dichiarare l'inammissibilità solo quando i rrctivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia quando non siano affatto argomentati o si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di a tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estHnseca", ossia quando non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata in guanto non affrontano il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestano solo apparentemente, ma non quando i motivi non siano ritenuti idonei, ancorché maairestamente, a confutarne l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Je.bali, Rv. 288005 – 01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25;02/2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01).
, 3. Ne, caso in esame, deve escludersi che i motivi di appello fossero privi di , considerato che una diversa valutazione delle sommarie informazioni testirnoniali rese da NOME COGNOME nell'immediatezza dei fatti – che, secc rido la -:es difensiva, fornivano una diversa ricostruzione dei fatti addebitati all putato e trovavano conferma nella dinamica del sinistro siccome ricostruita daH'AVV_NOTAIO. COGNOMECOGNOME consulente della difesa – avrebbero potuto, in ipotesi, far penenire il giudice a conclusioni diverse.
A fronte di moi -ivi d. appello che specificavano, in modo sufficientemente preciso ed espresso i capi e i punti oggetto della impugnazione, e che erano ca -atterizzai da specificità estrinseca e intrinseca, la Corte territoriale – dopo ayaa2 in sostanza ritenuto che i motivi di appello non fossero specifici, affermando che l'appellante ron si confrontava con l'esaustivo apparato an:crnentat vo della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza («in quanto si limda ad aUermare che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della deposizione resa dalla teste COGNOME e di quanto dichiarato dall'imputato») – nell'ultima parte de :a motivazione, laddove afferma che l'appellante non considera che il Tri'minale «ael disatoendere le conclusioni alle quali è giunto il consulente della
difesa, ha avuto ben presente tali propalazioni, ma le ha ritenute smentite dati oggettivi messi in evidenza dall'accertamento tecnico effettuato consulente del P.M.», finisce per estendere il sindacato del giudice di app su i'3mmissibilità dei motivi proposti alla valutazione della manife infondatezza dei motivi stessi, ciò che, come detto, non è consentito al giudic apoelo.
7. In c:onciusione, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata pert-ltnto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di a di Bologna per it giudizio.
P.Q.M.
senza rinviò l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Co , -;; deciso l 04/11/2025.