Inammissibilità dell’Appello: La Specificità dei Motivi è Essenziale
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 26 settembre 2025 offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte ha ribadito con forza che l’inammissibilità dell’appello è la conseguenza inevitabile di motivi generici e non specificamente critici verso la sentenza di primo grado. Questa pronuncia sottolinea come un approccio superficiale all’impugnazione non solo sia inefficace, ma comporti anche conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto appello contro tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo che i motivi presentati non fossero sufficientemente specifici. Contro questa decisione di inammissibilità, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’atto d’appello contenesse, in realtà, una critica adeguata e puntuale alla decisione di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. Di conseguenza, è stata confermata la decisione della Corte d’Appello. La Cassazione non ha nemmeno esaminato il merito della questione originaria, fermandosi all’aspetto procedurale della specificità dei motivi. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità nell’Appello
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8825 del 2017). Secondo tale principio, un appello è inammissibile per difetto di specificità quando non vengono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata. 
La Corte chiarisce un aspetto cruciale: l’onere di specificità a carico di chi impugna è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice di primo grado ha motivato la propria decisione. In altre parole, più una sentenza è argomentata, più l’atto di appello deve essere dettagliato nel contestarne punto per punto le conclusioni.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha riscontrato che i motivi di appello si limitavano a “mere enunciazioni” e a citazioni di norme di legge “prive di un reale nesso critico” con la struttura argomentativa della sentenza di primo grado. Quest’ultima, invece, era stata ritenuta adeguatamente motivata sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria della pena). Mancando una critica puntuale e pertinente, l’appello è stato correttamente giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per la pratica forense. Proporre un’impugnazione non è un atto formale, ma richiede un lavoro analitico approfondito. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza, ma è necessario costruire un’argomentazione critica che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice. Un appello generico, che non “dialoga” con la sentenza che intende contestare, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggiungere ulteriori oneri economici per l’assistito. La specificità non è un cavillo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
 
Cosa succede se un appello penale viene presentato con motivi generici?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito della questione e la sentenza di primo grado diventerà definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per “specificità dei motivi” di un appello?
Significa che l’atto di appello deve contenere critiche chiare, esplicite e argomentate rivolte specificamente contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non basta enunciare principi di legge o manifestare un dissenso generale.
Il livello di dettaglio della sentenza impugnata influisce sulla specificità richiesta nell’appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere di specificità dell’appellante è direttamente proporzionale alla specificità delle motivazioni della sentenza impugnata. Una sentenza molto dettagliata e ben argomentata richiede un appello altrettanto dettagliato e critico per poter essere ammesso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35325  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.NUMERO_DOCUMENTO Amah
OSSERVA
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma 1, d.P.R 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché – a suo avviso – l’atto di appello recav un’adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l’apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025