Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’inammissibilità appello è una delle questioni procedurali più delicate e frequenti nel processo penale. Un’impugnazione non correttamente formulata rischia di essere respinta senza nemmeno un esame nel merito, rendendo definitiva la condanna di primo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci offre l’occasione per approfondire questo tema, ribadendo un principio fondamentale: i motivi di appello devono essere specifici e non generici.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Torino che, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva dichiarato due imputati penalmente responsabili per i reati di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e falsità materiale in certificato amministrativo.
Contro questa sentenza, gli imputati avevano proposto appello. Tuttavia, la Corte di Appello di Torino, con un’ordinanza, aveva dichiarato gli appelli inammissibili, ritenendo i motivi addotti eccessivamente generici. Non contenti di questa decisione, gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando proprio un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale nel giudicare i loro motivi d’appello come aspecifici.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Appello
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli a loro volta inammissibili. La decisione si fonda su un’argomentazione chiara e netta: il ricorso presentato contro la declaratoria di inammissibilità appello era esso stesso viziato da genericità.
Secondo gli Ermellini, gli imputati non hanno contrastato in modo puntuale le ragioni della Corte d’Appello. Si sono limitati a prospettare ‘deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste’. In altre parole, non hanno spiegato perché, nel loro caso specifico, i motivi di appello non erano generici, ma miravano a criticare punti precisi della sentenza di primo grado.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La legge processuale penale richiede che l’atto di impugnazione contenga una critica specifica e argomentata delle parti della sentenza che si intendono contestare. Non è sufficiente una mera riproposizione di tesi già respinte o una lamentela generale sulla decisione. L’appellante ha l’onere di individuare con precisione il ‘punto’ del provvedimento che ritiene errato e di esporre, in modo altrettanto preciso, le ragioni di fatto e di diritto che giustificherebbero una decisione diversa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando come i ricorrenti non siano riusciti a superare il vaglio di specificità richiesto anche per il ricorso contro un’ordinanza di inammissibilità. Il loro unico motivo di doglianza era viziato dallo stesso difetto che la Corte d’Appello aveva riscontrato nell’atto originario: la genericità. Prospettare deduzioni generiche, senza ancorarle a solidi argomenti giuridici e a precisi riferimenti fattuali, equivale a non fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per valutare la fondatezza della critica. Di conseguenza, l’incapacità di contestare efficacemente le ragioni dell’ordinanza impugnata ha portato inevitabilmente a una seconda declaratoria di inammissibilità, questa volta definitiva.
Conclusioni: L’Onere di Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. La fase delle impugnazioni non è un’occasione per ripetere genericamente le proprie difese, ma un momento processuale in cui è necessario ‘smontare’ analiticamente il ragionamento del giudice precedente. La conseguenza dell’inammissibilità appello è drastica: non solo la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ma l’imputato viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contrastavano specificamente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già ritenuto inammissibile il gravame iniziale. Mancavano le ragioni di diritto e i dati di fatto a supporto delle richieste.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi?
La conseguenza principale è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ o ‘genericità’ di un motivo di appello?
Si intende che il motivo di appello è formulato in modo vago, senza indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e senza esporre argomentazioni specifiche di diritto e di fatto che critichino puntualmente il ragionamento del giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NOVI LIGURE il 18/07/1977
COGNOME NOME nato a TORINO il 27/02/1981
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e falsità materiale in certificato amministrativo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle riconosciute aggravanti e alla recidiva contestata, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed unico motivo dei ricorsi degli imputati con cui i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta genericità dei motivi di appello, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non contrastando le ragioni della ritenuta aspecificità dell’appello;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.