Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22605 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 15/08/1953 avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa NOME COGNOME cui il P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. NOME COGNOME che si Ł riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/05/2024, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 10/01/2022, che aveva condannato Chieti NOME alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all’articolo 10 d. lgs. 74/2000, per difetto di specificità dei motivi di appello, di cui evidenziava altresì l’infondatezza.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando vizio di motivazione in riferimento all’elemento oggettivo del reato, che non può essere commesso, come nel caso in esame, in forma omissiva, sia dell’elemento psicologico del reato, avendo evidenziato sia l’esistenza di un cambio di residenza che le precarie condizioni di salute dell’imputato che hanno determinato lo smarrimento della documentazione, senza alcuna volontà di evadere le imposte.
Contesta poi la scelta della Corte di appello di dichiarare inammissibile il ricorso in riferimento sia alla responsabilità penale che alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Motivazione Semplificata
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va infatti ritenuta priva di vizi la motivazione della Corte territoriale laddove ha ritenuto i motivi di appello assolutamente generici e quindi l’appello inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’articolo 581 cod. proc. pen..
Ed infatti, per costante giurisprudenza della Corte, «l’appello, al pari del ricorso per cassazione, Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Si Ł anche affermato (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, COGNOME, Rv. 287205 – 01) che, in tema di impugnazioni, Ł inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l’atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, a pagina 4, dà atto del «’difetto totale’ dei motivi di appello, poichØ non risultano esplicitati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato l’imputato a dedurre genericamente la ‘pochezza del materiale’ probatorio e la circostanza di un cambio di residenza e delle condizioni precarie di salute, sottese allo smarrimento della documentazione».
Del pari, il provvedimento gravato evidenzia (pag. 5) che, in ordine al secondo motivo, manca ogni confronto critico con la sentenza, posto che le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva sulla pena già calcolata nel minimo edittale (peraltro in violazione all’articolo 69 cod. pen.) ed era stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur in presenza di una condanna definitiva a sette anni di reclusione.
Pertanto, a fronte di una evidente inammissibilità dell’impugnazione, la risposta nel merito fornita dalla Corte di appello, tamquam non fuisset .
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza necessità per il Collegio di affrontare nel merito i profili di doglianza proposti.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME