Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante è il requisito della specificità dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità appello è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non instaurano un vero confronto critico con la sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola. L’imputata, ritenuta responsabile per due capi d’imputazione, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’impugnazione inammissibile, giudicando i motivi presentati come eccessivamente generici. Non contenta, la ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, contestando sia la dichiarazione di inammissibilità sia la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. I giudici di legittimità hanno qualificato come ‘manifestamente infondato’ il motivo con cui la ricorrente si doleva della dichiarazione di inammissibilità appello. La Corte ha infatti condiviso l’analisi della Corte di merito, secondo cui i motivi di appello erano effettivamente generici.
Inoltre, la Cassazione ha dichiarato inammissibili anche gli ulteriori motivi relativi all’affermazione della responsabilità penale. La Corte ha chiarito che il ruolo dei giudici d’appello era stato quello di richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado solo per evidenziare come l’appellante avesse omesso di confrontarsi con esse. Di conseguenza, l’appello risultava vago e non specifico, impedendo alla stessa Corte di Cassazione di procedere a una rivalutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni: Perché un Appello non può essere Generico?
La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’appello non è un’occasione per un nuovo giudizio decontestualizzato dal primo. È, invece, un mezzo di critica vincolata, che deve attaccare punti specifici della decisione che si intende riformare. I motivi di appello devono contenere una critica argomentata e puntuale delle ragioni esposte dal primo giudice.
Presentare motivi ‘generici’ significa limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte, senza spiegare perché la valutazione del primo giudice sarebbe errata. Questo comportamento non crea un dialogo costruttivo con la decisione impugnata e, di fatto, svuota di significato la funzione stessa dell’impugnazione. La legge, pertanto, sanziona tale approccio con la declaratoria di inammissibilità, che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna di primo grado diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Infine, viene condannata anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza una seria e fondata critica alla decisione precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di appello originari erano stati correttamente giudicati generici, in quanto non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare il merito della responsabilità penale se l’appello è generico?
No, la Corte ha specificato che la correttezza della pronuncia di inammissibilità osta a una rivalutazione degli argomenti di merito, poiché l’appello non aveva superato il vaglio preliminare di specificità richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42708 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 8 gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di cui ai capi 6) e 7) dell’imputazione, e l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della predetta dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato, in quanto effettivamente i motivi di appello risultano generici per le ragioni correttamente già indicate dalla Corte di merito;
che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali la ricorrente COGNOME si duole dell’affermazione della sua penale responsabilità, sono inammissibili, atteso che la Corte di appello si è limitata a richiamare gli argomenti indicati nella sentenza di primo grado sulla base dei quali il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna solo per evidenziare che l’appellante aveva omesso di confrontarsi con tali argomenti ? e quindi l’appello risultava generico, e che la correttezza della pronuncia di inammissibilità osta ad una rivalutazione dei predetti argomenti da parte di questa Corte di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.