Inammissibilità Appello: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
L’inammissibilità dell’appello è una sanzione processuale severa che impedisce al giudice di entrare nel merito di un’impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per essere ammissibile, un appello deve contenere motivi specifici che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Un’impugnazione generica, che si limita a riproporre le proprie tesi senza demolire il ragionamento del giudice precedente, è destinata a fallire ancora prima di essere discussa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente atto di appello. L’imputato, nel suo gravame iniziale, aveva lamentato il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di primo grado.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto l’atto senza esaminarlo nel merito, ritenendolo generico. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’appello conteneva, in realtà, tutte le ragioni per cui il beneficio avrebbe dovuto essere concesso.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità dell’Appello per Genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto in origine. Il principio di diritto affermato è chiaro: l’atto di impugnazione non può limitarsi a una generica doglianza o alla mera riproposizione di argomenti già esposti. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che intende contestare, evidenziandone gli specifici errori di fatto o di diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un punto cruciale. La sentenza di primo grado aveva negato la sospensione condizionale non per una valutazione di merito sulla persona dell’imputato, ma per un’obiezione giuridica insormontabile: l’esistenza di ben tre condanne definitive a suo carico. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 164 del codice penale, costituisce un impedimento de iure, ovvero un ostacolo previsto direttamente dalla legge, al riconoscimento del beneficio.
L’atto di appello redatto dalla difesa, invece di confrontarsi con questo specifico e decisivo punto legale, era rimasto totalmente silente al riguardo. Si era limitato a ribadire le ragioni di merito che, a suo avviso, avrebbero giustificato la concessione della sospensione, ignorando completamente la motivazione ostativa contenuta nella sentenza di primo grado. Questo silenzio ha reso l’appello generico, poiché non ha attaccato il vero fondamento della decisione. La Corte ha ribadito che l’appello deve essere specifico e non può limitarsi a enunciare tesi che non si collegano criticamente alle argomentazioni del provvedimento impugnato.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un appello deve essere redatto con precisione chirurgica. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza da impugnare, identificarne la ratio decidendi (il principio giuridico su cui si fonda) e costruire le proprie censure in modo da demolire specificamente quel ragionamento. Qualsiasi argomento, per quanto fondato, che non si confronti direttamente con le motivazioni del giudice, rischia di essere considerato irrilevante, portando a una declaratoria di inammissibilità dell’appello e, di conseguenza, alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un atto di appello può essere dichiarato inammissibile?
Un atto di appello viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero quando i suoi motivi non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire argomenti senza criticare puntualmente il ragionamento del giudice.
In questo caso, quale era l’ostacolo legale alla concessione della sospensione condizionale della pena?
L’ostacolo era rappresentato dall’esistenza di tre precedenti condanne definitive a carico dell’imputato. Questa circostanza, secondo la legge, preclude di per sé (de iure) la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di NOME NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge. Deduce – in sintesi – che l’appello conteneva l’indicazione delle ragioni per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata non è inficiata da alcuna violazione di legge in ordine alla ravvisata genericità dell’atto di appello proposto dalla difesa dell’imputato.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che la censura mossa con l’atto – di appello non si confrontava con le motivazioni della sentenza impugnata, secondo cui il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale era precluso dai precedenti, con ciò dando atto dell’impossibilità de iure di accordare il beneficio, precluso dall’art. 164 cod. proc. pen. nei confronti di chi abbia g riportato una condanna irrevocabile (nel caso di specie si trattava di tre condanne definitive). Sullo specifico punto il ricorso è totalmente silente, limitandosi a ribadire le ragioni di merito che sosterrebbero la sospensione condizionale.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
I.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consi
Il Flresidente e estensore