Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37231 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiar inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribuna Reggio Calabria dell’8 luglio 2021 che l’aveva condannata in relazione al reato di tr
La Corte ha ritenuto aspecifici i motivi di gravame rispetto alle argomentazi contenute nella sentenza del Tribunale, anche sulla base di prove documentali irrefuta
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello, conto che la norma che ne prevedeva l’inammissibilità per genericità dei motivi, l’art
a
cod. proc. pen., era stato introdotto in data successiva alla proposizione del impugnazione.
In ogni caso, i motivi di appello non sarebbero stati generici e l’atto con espressamente la volontà di proporre motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
Quanto alla prima censura, la Corte ha fatto buon governo di una regol giurisprudenziale, peraltro richiamata dal provvedimento impugnato, di gran lun risalente rispetto alla data dell’atto di appello e valevole indipendentement successiva introduzione nell’ordinamento dell’art. 581-bis cod. proc. pen. che, sostanza, l’aveva recepita.
La regola è la seguente: l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammis per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enun argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fond decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a c dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, de 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Solo genericamente, la ricorrente deduce, con altra argomentazione, che ciò che principio giuridico appena ricordato impone, non fosse rispondente al caso concreto.
Tuttavia, tale assunto risulta privo di alcun costrutto, a fronte di una ar motivazione offerta dal giudice di primo grado sia con riguardo al giudizio di responsa dell’imputata che in relazione al trattamento sanzionatorio adottato.
Infine, la circostanza che l’atto di appello avesse preannunciato la proposizi motivi nuovi non è rilevante, posta la genericità della censura, l’assenza di motiv e tenuto conto della regola contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., se cui l’inammissibilità dell’impugnazione principale si estende ai motivi nuovi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla C RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente n determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma Così deciso, il 09/10/2025. di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.