Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24566 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 03/10/1973 a ROMA avverso la sentenza in data 16/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale NOME COGNOME che ha concluso per rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocat a NOME COGNOME che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Il difensore d’ufficio di NOME COGNOME impugna la sentenza in data 16/01/2025, della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza in data 05/03/2023 del Tribunale di Roma. In particolare, la ragione dell’inammissibilità è stata rinvenuta dalla Corte di appello nella mancata presentazione, insieme al ricorso, dell’elezione di domicilio de ll’imputato e di uno specifico mandato a impugnare, per come richiesto dall’art. 581, comma 1 -ter e quater , cod. proc. pen., siccome vigente al momento della presentazione dell’appello .
Deduce:
2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1ter e comma 1quater , cod. proc. pen..
Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, perché i giudici non hanno considerato che l’imputato era presente nel corso del giudizio di primo grado, così che non trovava applicazione l’art. 581, comma 1 -ter , e comma 1quater , cod. proc. pen., che si rivolge alle ipotesi dell’imputato giudicato in assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1ter e comma 1quater , cod. proc. pen. perché l’appellante non ha allegato all’atto d’impugnazione né l’elezione di domicilio, né uno specifico mandato a impugnare.
La causa dell’erroneità viene indicata nel fatto che la sentenza di primo grado non era stata pronunciata in assenza dell’imputato, ma nella sua presenza, così che tali norme non trovavano applicazione.
Va, dunque, premesso che gli artt. 581 commi 1ter e 1quater cod. proc. pen. (così come introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia), nella loro originaria formulazione, richiedevano che, unitamente all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, venisse depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1ter ), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che, unitamente all’atto di appello, fosse depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (art. 581 comma 1quater ).
Quanto all’ambito di vigenza d i tali norme, l’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, ha specificato che esse si applicano per le impugnazioni presentate avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30/12/2022.
Successivamente, l’art. 2 della Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l’abrogazione del comma 1ter e, al comma 1quater , ha disposto l’inserimento delle parole «di ufficio» dopo le parole «del difensore».
Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in
vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME).
Da tale breve riepilogo si giunge alla conclusione che la norma di cui all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., nella sua formulazione originaria, trova applicazione negli appelli proposti tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024.
Va rimarcato come per le impugnazioni presentate in tale arco temporale risulti indifferente che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in assenza o in presenza dell’imputato, in quanto, in entrambi i casi, la formulazione originaria della norma pretendeva l’allegazione dell’elezione di domicilio all’atto d’impugnazione.
Va ancora osservato che, in relazione alle modalità di attuazione di tale incombente, le Sezioni Unite hanno chiarito che «in tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287855 -02).
Ciò premesso, dall’esame degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione, emerge che l’ appello di che trattasi è stato presentato il 17 luglio 2024, sotto l’egida dell’originaria formulazione dell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen., con il conseguente onere , a carico dell’appellante, di allegare all’atto di impugnazione l’elezione di domicilio.
A lla luce dell’interpretazione data dalle Sezioni Unite, tale onere, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Ebbene, seppur vero che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti dell’imputato presente (per come dedotto dal ricorrente), va tuttavia rilevato che l’ impugnazione è stata presentata da un difensore d’ufficio -senza l’allegazione dell’elezione di domicilio e senza che nell’atto di appello vi fosse un richiamo -espresso e specifico- di una precedente dichiarazione di domicilio ovvero della sua esatta collocazione nel fascicolo processuale, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento, in epigrafe, a lla presenza di un’elezione di domicilio in primo grado.
Tanto importa che la Corte di appello ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, con la conseguente manifesta infondatezza dell’odierna impugnazione.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/06/2025