Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/08/1961
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata il 06/10/2023 dal Tribunale di Bologna e con l quale l’imputato era stato condannato alla pena di due mesi di arresto e 1.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall’art.186, commi 1 e lett.b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal difenso dell’imputato fosse inammissibile ai sensi del combinato degli artt. 591, comma lett.c), cod.proc.pen., in relazione all’art.581 cod.proc.pen., difettando il r della specificità dei motivi di appello.
In particolare, ha rilevato che – con il primo motivo, attinente alla richie conversione della pena detentiva – l’appellante non aveva formulato alcu considerazione né astratta né concreta né alcun effettivo profilo di contestaz rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado; mentre – in ordine al sec motivo, attinente alla congruità della pena irrogata – l’appellante si era lim lamentare l’eccessività della sanzione senza indicare qualsivoglia elemen concreto sulla base del quale addivenire a un diverso trattamento punitivo, c come del tutto generiche erano da ritenersi le contestazioni in ordine alla man concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazion NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo impugnazione nel quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazion artt. 127, 581, 591, 610, comma 5bis cod.proc.pen., per essere l’ordinanza stata pronunciata illegittimamente de plano con conseguente violazione e lesione del diritto al contraddittorio.
Il ricorrente ha operato un previo riferimento al disposto dell’art.127, com 9, cod.proc.pen., che consente la declaratoria di inammissibilità de plano dell’atto introduttivo nei procedimenti in camera di consiglio; esponendo come le Sezioni Unite avessero ritenuto applicabile tale disposizione solo qualora la decis sull’inammissibilità fosse di pronta soluzione ovvero attinente a pr esclusivamente formali, elemento non ravvisabile nel caso di specie; ha quin dedotto che la Corte territoriale non avrebbe rispettato il disposto dell’ar comma 5bis, cod.proc.pen., nel quale il legislatore avrebbe consacrato l distinzione tra causa di inammissibilità formale e causa di inammissibil
sostanziale, casi (questi ultimi) nei quali la relativa declaratoria non po essere pronunciata de plano.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella qual concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio l disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell’art.581 cod.proc.pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett.d), del d. ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quin valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quand per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugn con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazi
Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richies contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decision ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisit specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello
A propria volta, sulla base del disposto dell’art.591, comma 1, lett cod.proc.pen., l’appello può essere dichiarato inammissibile – con ordinanza, sensi del successivo comma 2 – in caso di inosservanza delle disposizio dell’art.581 cod.proc.pen., tra cui quindi rientra il richiamato comma lbis.
Va quindi rilevato che – in ordine alla specifica tematica processuale po alla base dell’unitario motivo dì impugnazione – questa Corte ha affermato in va occasioni, con orientamento che in questa sede si ritiene di condividere, che declaratoria di inammissibilità dell’appello può essere pronunciata dal giudice secondo grado de plano e senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio; tanto sulla base del tenore testuale dell’art.591, comm cod.proc.pen., ai sensi del quale – in presenza dei presupposti dettati dal co 1 – il giudice di appello dichiara l’inammissibilità medesima “anche d’ufficio” (i
senso, Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 250280; Sez. 6, Sentenza n. 48752 del 22/11/2011, COGNOME, Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259031; Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, COGNOME, Rv. 274811; Sez.5, n.46831 del 22/09/2023, COGNOME, n.m.); pronunce nelle quali, propria volta, è stato dato atto di come la predetta disposizione speciale esc l’applicazione delle formalità di contraddittorio dettate dall’art.127 cod.proc il quale comunque – in ogni caso – al comma 9 prevede la possibilità di dichiara l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento anche senza formalità procedura “salvo che sia altrimenti stabilito”.
Dovendosi ritenere come largamente minoritario l’orientamento, fatto proprio da Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274570, il quale ha ravvis proprio nell’applicabilità di tale ultima disposizione la fonte legittimante possibilità di procedere alla dichiarazione di inammissibilità de plano; mentre non appare pertinente al caso di specie il precedente, comunque isolato, espresso Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, COGNOME, Rv. 262982, peraltro specificamente riferito alla materia cautelare.
4. In questa sede, va altresì dato atto – in relazione al punto di d complessivamente illustrato nel motivo di impugnazione e facente riferimento alla distinzione tra cause di inammissibilità “formale” e cause di inammissibil “sostanziale” – che sussiste una lettura giurisprudenziale, pure non espressamen riferita al disposto dell’art.591, comma 2, cod.proc.pen., in base alla qua ricorso alla declaratoria di inammissibilità de plano, in relazione all’art.127, comma 9, cod.proc.pen., può ritenersi consentito solo qualora non occorra procedere valutazioni di merito e alla conseguente e necessaria interlocuzione con la pa che abbia proposto l’istanza; si tratta di un orientamento di cui danno atto in motiva, in particolare, Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279553 nonché Sez.6, n.17836 del 27/05/2020, Kamis, n.m., specificamente relativa all’impugnazione di un’ordinanza di inammissibilità di istanza di rescissione giudicato.
Anche in eventuale adesione a tale orientamento, difatti, non sarebb comunque sussistente la lamentata lesione del diritto al contraddittorio.
Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha comunque dato atto c motivi di appello non contenevano alcuna richiesta, né di tipo astratto e nemmen di tipo concreto, astrattamente idonea a operare una contrapposizione con contenuto della sentenza impugnata; vertendosi, quindi – di fatto – nella ipo di un appello proposto in totale inosservanza delle disposizioni dettate dall’art comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in relazione al quale non si poneva alcu necessità di previa interlocuzione nel merito con la difesa dell’imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres pte