Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Partinico il 24/5/1980
avverso il decreto emesso il 10 aprile 2024 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del lecreto impugnato,
lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accog imento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, corima 1-
ter, cod. proc. pen., l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di ,alenno che ha disposto la confisca di prevenzione nei confronti del ricorrente.
1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, 680 e 581, comma 1-ter cod. proc. pen. !.otto un duplice profilo: i) l’inapplicabilità nel giudizio di prevenzione dell’art. 581, co -nma Iter, cod. proc. pen. (si richiama a sostegno la sentenza emessa da Sez. 6, n. 11726 del 20/3/2024); ii) la circostanza che al momento del deposito del decieto del Tribunale, il ricorrente era sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno per cui, oltre ad avere già eletto domicilio nel procedimento di prevenzione, si trovava in una condizione assimilabile a quella dell’imputato ir regime di detenzione o di arresti domiciliari nei cui confronti la giurisprudenza di legittimi ha escluso l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (si richiama Sez. 3, n. 4233 del 31/1/2024).
1.2 Con successiva memoria il ricorrente, nell’insistere per l’accoglim( nto del ricorso, ha rilevato, in primo luogo, che, in ragione della specifica ratto sottesi all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., correlata alle impugnazioni delle sentenze di primo grado e al processo celebrato in assenza dell’imputato, tale disposizione è inapplicabile al giudizio di prevenzione; sotto altro, profilo si è, infine, rilevat sopravvenuta abrogazione della norma in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, ritiene il Collegio che la Corte di appello ha legittimamente ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. prec. pen. anche al giudizio di prevenzione.
2.1. La questione è oggetto di un contrasto nella giurisprudenza di questi Corte. Secondo un primo indirizzo, richiamato anche dal ricorrente, non rovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, pena d’inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in finzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposiz oni all sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286: 80).
Altro indirizzo ritiene, invece, necessaria una differenziazione tra le due disposizioni contenute all’art. 581 cod. proc. pen., e ritiene applicabile al giudizio d prevenzione la sola norma contenuta al comma 1-ter. Si perviene, invece, ad una opposta soluzione in relazione al disposto del comma 1-quater, trattandos di una norma dettata per i soli processi celebrati “in absentia” e, dunque, incompatibile con il procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 26510 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286495).
La ritenuta applicabilità del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. trova, secondo l’indirizzo in esame, uno specifico fondamento giuridico nel combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, co nma 3, cod. proc. pen.
La prima norma (contenente la disciplina delle impugnazioni nel giudizio di prevenzione) prevede, infatti, che, salvo diverse specifiche previsioni co:ltenute all’interno del d.lgs. n. 159 del 2011, per la proposizione e la decisione dei ricorsi s osservano, in quanto applicabili, le norme del codice del codice di procedurE penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione dell misure di sicurezza. Si ritiene, dunque, che per effetto di tale rinvic, trov applicazione anche nel giudizio di impugnazione in materia di misure di prevenzione la previsione contenuta all’art. 680 cod. proc. pen. (impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza) che, al terzo comma, contiene un rinvio gene -aie alle disposizioni generali sulle impugnazioni escludendo espressamente, salvo diversa decisione del tribunale, l’effetto sospensivo dell’appello.
Ebbene, secondo l’indirizzo in esame, tale rinvio generale consente di itenere applicabile anche il comma 1-ter dell’art. 581 al giudizio di prevenzione ciò in ragione della comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei g udizi di impugnazione, essendo, al riguardo poco significativa la diversa for na dei provvedimenti conclusivi del giudizio ordinario e di quello di prevenzione
2.2. Il Collegio ritiene di aderire a tale secondo indirizzo, dovendosi es , ludere, proprio per le ragioni appena esposte, che l’applicazione nel giudizio di prev ?.nzione della sanzione processuale di inammissibilità prevista dal comma 1-ter sia I rutto di una non consentita estensione in via interpretativa di tale disposizione al giudizio di prevenzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dunque, ribadito che la dispcisizione contenuta all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. trova applicazione arche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato
disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, co nma 3, cod. proc. pen.
Va, infine, affrontato l’ulteriore tema posto dal ricorrente con la memoria difensiva, ovvero l’incidenza nel presente giudizio della sopravvenuta abrogazione del comma 1-ter ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Anche tale questione è infondata in quanto, alla luce della decisione dottata dalle Sezioni Unite proprio il giorno in cui è stato trattato il presente procedimento, la disposizione abrogata continua ad applicarsi al procedimento in esame, trai tandosi di ricorso proposto prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024.5 ,econdo quanto emerge dall’informazione provvisoria, il Supremo Consesso ha, infatti, escluso l’incidenza nei procedimenti pendenti della sopravvenuta abrogazion -! della disposizione in esame, precisando che la disciplina contenuta nell’art. 581, comrna 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Si tratta di una soluzione che, pur in assenza della motivazione della decisione, appare strettamente correlata alla natura processuale della norma in questione e in continuità con quanto già affermato dalle Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537. In tale pronuncia il Supremo Consesso ha, infatti, affermato che ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allordri, come nel caso in esame, si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicaz D ne del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di er iissione del provvedimento impugnato e non già a quello della prop Isizione dell’impugnazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamew:o delle spese processuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore