Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
Oggi,
– I nPR. 2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOMECOGNOME nato a Calabritto il 05/03/1961, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio delle statuizioni civili contenute nel sentenze di primo e secondo grado; inammissibilità del ricorso nel resto.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 28/05/2024, la Corte di appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza del 28 aprile 2015 del Tribunale di Avellino, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi a) (art. 650 cod. pen.), c) (art. 255, comma 3, d. I 152/2006), d) (13, comma 1, d. Igs. 209/2003)) ed f) (37 e 39 d.P.R. 547/1955) per intervenuta prescrizione.
Avverso tale ordinanza il Lione propone ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta l’immotivato rigetto dell’istanza di trattazi orale del procedimento in appello. Nonostante la personale presenza del difensore, la Corte territoriale ha deciso in forma non partecipata.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta che erroneamente è stata dichiarata la tardività dell’impugnazione in quanto l’imputato, durante il primo grado di giudizio, era contumace. L’avviso di deposito della sentenza di primo grado era stato notificato, correttamente, all’odier ricorrente, in data 29/07/2015, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15-bis I. 28/04/2014, n. 67
Pertanto, l’atto di appello, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini, è s depositato, tempestivamente, in data 12/09/2015.
La decisione, assunta de plano e senza contraddittorio dalla Corte di appello, non ha consentito al ricorrente di articolare le proprie difese.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’erronea statuizione del pagamento delle spese in favore della parte civile, che non solo non ha apportato alcun contributo, ma ha tratto in inganno l corte sulla intempestività della impugnazione, per cui andava dichiarata soccombente.
Nelle sue conclusioni, il P.G. chiedeva che il ricorso venisse accolto limitatamente all statuizioni civili, da annullarsi senza rinvio, con inammissibilità nel resto, in quanto:
va dichiarato inammissibile il ricorso in quale deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., senza individuar i motivi che permettano di apprezzare ictu ocu/i, con una mera attività di “constatazione”, l'”evidenza” della prova di innocenza dell’imputato, idonea ad escludere l’esistenza del fatto, sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030/2023), evidenza nel caso di specie neppure dedotta dal ricorrente, che non precisa quali censure avesse svolto per ottenere una assoluzione nel merito, per cui la contestazione deve ritenersi limita alla liquidazione delle spese in favore della parte civile;
sono fondate le censure alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività;
quando si accerti il maturarsi della prescrizione prima della pronuncia di primo grado i giudice di appello non può confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (Sez. 6, n 9081/2013).
In data 5 febbraio 2025, l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l’accogliment del ricorso.
In data 6 febbraio 2025 l’Avv. NOME COGNOME per la parte civile, Comune di Calabritto, depositava memoria e nota spese, in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla condanna alle spese.
Per ragioni di coerenza sistematica, il Collegio tratterà per primo il secondo motivo.
Esso è inammissibile.
2.1. Questa Corte ritiene, con principio che il Collegio intende ribadire, che «in tema impugnazione, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evid e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illeci penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado» (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200 – 01).
2.2. Nel caso in esame, coglie nel segno l’Avvocato generale laddove evidenzia che tale «evidenza e incontestabilità», ictu °culi, non sussisteva.
Ed infatti, quanto ai capi a) e d), l’imputato censurava, nell’atto di impugnazione, l’assen di «prova certa e univoca» della sussistenza del fatto, ciò che implica in tutta evidenza un attività valutativa del compendio probatorio che è incompatibile con l’obbligo di «immediata» declaratoria di proscioglimento.
Quanto al capo c), lamentava una ipotesi di concorso apparente per specialità tra il contestato reato di cui all’articolo 255, comma 3, d. Igs. 152/2006 e il reato, in altro proce contestato, di cui all’articolo 256 (si ignora quale comma) del medesimo decreto, ipotesi anch’essa, che non può – del pari – costituire oggetto di quella sommaria e immediata delibazione richiesta dalla giurisprudenza della Corte.
Del pari la sottoposizione alla normativa relativa alla prevenzione incendi (capo f), g prevista dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, poi dichiarato incostituzionale, e quindi dag artt. 36-37 del d.P.R. 547/1955 e infine dal d.P.R. 01/08/2011, n. 151, risulta insuscettibile una rapida e pronta rilevabilità d’ufficio, posto che sovente subordina il rispetto della normat sulla prevenzione degli incendi alla verifica di una serie di parametri concreti (superf occupata, quantità di materiali esplodenti custoditi, ecc.), certamente incompatibili con u pronta valutazione officiosa.
2.3. Pertanto, indipendentemente dalla correttezza o meno della statuizione della Corte territoriale in ordine alla tempestività della impugnazione (su cui il Collegio non ritiene necess spendersi), essa era comunque inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge.
In tal caso si parla di «inammissibilità originaria», cui consegue, nonostante la proposizion del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, COGNOME, Rv. 219060 – 01), posto che essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212023 – 01).
Inoltre, è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 de 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
3.1. Come noto (v. da ultimo Sez. 5, n. 36214 27/06/2024, Gargano, n.m.) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2022, ha superato la decisione della Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809, che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano nel giudizio d’appello, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’ 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., aveva, tuttavia, affermato l prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza sempreché non risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen
La Consulta, nella citata pronuncia n. 111 del 2022, ha ritenuto l’opzione prescelta dall Sezioni Unite in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel sen dell’inammissibilità, per carenza di interesse ad impugnare, del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato
La pronuncia della Corte costituzionale fa leva sulla constatazione che il principio del ragionevole durata del processo, di cui la prescrizione costituisce un corollario applicativo, ris recessivo dinanzi al pieno rispetto del principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost per cui è necessario procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, in vista di una possi rinuncia dell’imputato alla prescrizione.
3.2. Il caso in esame presenta tuttavia profili e sfumature affatto diversi: non si verte, in in caso di pronuncia di proscioglimento per prescrizione adottata in grado di appello in riform della sentenza di primo grado, in cui l’attivazione del contraddittorio avrebbe consenti all’appellante di rinunciare esplicitamente alla prescrizione, ma di declaratoria di prescrizione adottata dal giudice di prima istanza.
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1.)
Pertanto, già con l’atto di appello, l’imputato avrebbe potuto (rectius: dovuto) manifestare a chiare note la sua intenzione di rinunciare alla prescrizione, così da consentire di recuperare diritto al contraddittorio pieno.
Del resto, il Collegio evidenzia che neppure in sede di ricorso il Lione ha manifestat l’intenzione di rinunciare alla prescrizione, così confermando la mancanza di interesse ad una pronuncia che non potrebbe essere, in concreto, diversa da quella adottata.
Va quindi espresso il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, in tanto può essere fatta valere l’omessa attivazione della procedura partecipata in grado di appello, in quant dall’eventuale annullamento conseguente a tale omissione possa derivare un concreto vantaggio in capo al ricorrente.
Nel caso concreto, l’atto di impugnazione proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva prosciolto l’imputato per prescrizione del reato, era quindi «originariamente» inammissibile in quanto non emergevano, ictu ocu/i, elementi idonei ad escludere la responsabilità penale e l’appellante, non avendo rinunciato alla prescrizione con l’atto di appell non aveva interesse a coltivare l’impugnazione.
4. Il terzo motivo, invece, è fondato.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, «il giudice dell’appello quando accerti che prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile. (ex multis: Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022, Pavich, Rv. 283670 – 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018 – 01; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815 – 01; Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 255054 – 01).
La sentenza, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili; conseguentemente, deve essere disattesa la richiesta di liquidazione delle spes processuali avanzata dalla parte civile.
Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 13/02/2025.