Inammissibilità appello penale: quando i motivi sono troppo generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8865/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. L’ inammissibilità dell’appello penale scatta non solo quando i motivi sono vaghi, ma anche quando la loro esposizione è disordinata e non costituisce una critica puntuale alla sentenza contestata. Questa decisione offre spunti importanti sull’onere di diligenza richiesto nella redazione degli atti giudiziari.
Il Caso: Un Appello Carente di Specificità
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello precedentemente formulato. Secondo i giudici di merito, l’atto di appello mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, risultando manifestamente infondato.
Inammissibilità Appello Penale: I Criteri della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando come la mancanza di specificità dei motivi non vada intesa solo come genericità o indeterminatezza. Il concetto è più ampio e include anche:
* Esposizione disordinata e caotica: Un atto confusionario, che non segue un filo logico e non permette di comprendere chiaramente quali siano le censure mosse alla sentenza.
* Apparenza dei motivi: Quando l’atto sembra formalmente un’impugnazione, ma in realtà non assolve alla sua funzione tipica, ovvero quella di sottoporre al giudice una critica argomentata.
Un appello che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in primo grado, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Funzione Critica dell’Atto di Appello
L’ordinanza ribadisce che lo scopo dell’appello non è quello di provocare un nuovo giudizio fine a se stesso, ma di contestare specifici punti della decisione precedente. L’appellante ha l’onere di sviluppare una critica ragionata, evidenziando gli errori di fatto o di diritto che, a suo avviso, hanno viziato la sentenza. Un atto che non adempie a questa funzione critica è considerato un atto meramente apparente e, come tale, inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017), ha spiegato che i giudici d’appello avevano correttamente evidenziato le ragioni della loro decisione. L’appello presentato era stato ritenuto carente sotto il profilo della specificità perché non si confrontava criticamente con la sentenza di primo grado. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato nel contestare la corretta applicazione dei principi procedurali da parte della Corte d’Appello. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza nella Redazione degli Atti
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della precisione e della chiarezza nella redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità dell’appello penale, è indispensabile che l’atto sia strutturato in modo logico, che identifichi con precisione i capi e i punti della sentenza che si intendono contestare e che sviluppi, per ciascuno di essi, una critica puntuale e argomentata. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione rischia non solo di essere inefficace, ma anche di comportare un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un appello può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Questo accade quando i motivi sono generici, indeterminati, esposti in modo disordinato e caotico, o quando l’atto non svolge una vera critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ dei motivi di appello?
La mancanza di specificità non riguarda solo la genericità dei contenuti, ma anche la loro forma espositiva. Un atto è considerato non specifico quando la sua esposizione è disordinata e caotica, o quando i motivi sono solo apparenti, ovvero non assolvono alla funzione di critica argomentata della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sia nel contenuto che nella forma, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la loro genericità,come indeterminatezza, ma anche per l’esposizione disordinata e caotica degli stessi, nonché per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.