Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 26.9.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 26.9.2023 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Monza che, in data 14.4.2023, lo aveva riconosciuto responsabile del delitto ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa oltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che prospetta incidente di costituzionalità con riguardo ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., inseriti dal D. Lg.vo 150 del 2022, per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, presidiati dagli artt. 3, 24 e della Costituzione: rileva, infatti, che l’estrema variabilità RAGIONE_SOCIALE situazi prospettabili in concreto (relativamente ai termini di impugnazione che vanno dai 15 ai 45 giorni, alla natura dei rapporti tra il difensore già officiato fiduciarianien e l’imputato, con possibilità di evenienze fattuali verificatesi successivamente al rilascio dell’incarico, alla situazione del difensore di ufficio) comporta che gli one formali introdotti dalla novella sono tali da ridurre il diritto ad una difesa tecn al solo giudizio di primo grado; aggiunge che le disposizioni così introdotte non realizzano (in ragionevole equilibrio tra diritto di difesa ed esigenze di deflazione, omologando situazioni tra loro del tutto differenti con l’unico esito di rendere più difficoltoso il ricorso alla giustizia; denunzia, inoltre, la illegittimità disposizione concernente l’obbligatorietà della elezione di domicilio con riguardo alla situazione degli imputati che abbiano perso la residenza, siano senza fissa dimora o in condizioni di precarietà abitativa, con ineluttabile necessità di eleggere domicilio presso il difensore escludendo ogni futura possibilità di eccepire la mancata conoscenza del processo; aggiunge che la norma che impone di eleggere domicilio anche in caso di elezione già avvenuta risulta irragionevole dal momento che il lasso di tempo intercorrente tra l’atto di gravame e la celebrazione del giudizio non esclude che esso possa nelle more mutare; sottolinea che tali norme si pongono in contrasto con il principio di conservazione dell’atto di impugnazione che, non valido come appello, dovrebbe qualificarsi come ricorso per cassazione, per il quale l’elezione di domicilio, in quanto finalizzata a consentire la citazion dell’imputato, non ha alcuna reale funzione; eccepisce, inoltre, la illegittimità della norma che consente di dichiarare l’inammissibilità dell’appello con procedura de plano e senza previa fissazione dell’udienza; sottolinea la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE modalità di rilascio del mandato difensivo e della elezione di domicilio; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.1 inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali: rileva che la norma invocata dalla Corte territoriale non richiede che l’elezione di domicilio sia successiva alla sentenza da appellare ovvero sia fornita contestualmente al conferimento della nomina, limitandosi a richiedere che essa sia presente all’atto del deposito, come nel caso di specie; aggiunge che anche il tenore del comma 1quater non esclude che la l’elezione di domicilio possa essere resa precedentemente, già depositata, o rilasciata su foglio separato o risultare dall’atto di appello; rileva come la Cancelleria abbia notificato l’ordinanza di inammissibilità all’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., pur in presenza di una elezione domicilio già in atti;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, come l’esigenza, avvertita dal legislatore, di una elezione di domicilio “aggiornata” consegue alla necessità di avere certezza della sua attualità e della conoscenza del processo da parte dell’imputato; ciò anche al fine di evitare la celebrazione di processi di cui costui sia ignaro e di garantire che l’impugnazione sia espressione dell’interesse effettivo e reale del condannato; quanto al terzo motivo, rileva che la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la irrituale sostituzione del difensore di ufficio originariamente nominato determina la nullità degli atti successivi soltanto in caso di effettiva e reale lesione del diritto di difesa;
2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge (nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche del decreto di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di cui all’art. 5 cod. proc. pen.): rinnova, quindi, l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche dell’avviso d conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio oltre che della conseguente dichiarazione di assenza; rileva, infatti, che, in sede di identificazione, al ricorrente era stato nominato un difensore di ufficio nella persona dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, poi nominato di fiducia in altri procedimenti penali, laddove l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe stato notificato ad altro difensore di ufficio sicché soltanto dopo la celebrazione dell’udienza il nuovo difensore di fiducia del ricorrente, AVV_NOTAIO, aveva potuto apprendere dell’esistenza di tale procedimento; ribadisce, invece, come la continuità della difesa sia un presupposto essenziale per garantire all’imputato il diritto di difendersi, nel caso di specie inevitabilmente violato; segnala che anche il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’AVV_NOTAIO, senza alcun tentativo di rintracciare l’imputato; aggiunge che l’irreperibilità del COGNOME non poteva essere dichiarata in presenza di un recapito telefonico comunque disponibile da parte dell’autorità procedente; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
la difesa del COGNOME ha trasmesso una ampia memoria difensiva ripercorrendo le questioni già trattate con il ricorso a partire dalla dedott illegittimità RAGIONE_SOCIALE disposizioni inserite nell’art. 581 cod. proc. pen. e di cui solle nuovamente la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale richiamando, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di vagliare la questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Tale è il primo, pur riccamente articolato, motivo con cui la difesa deduce – sollecitando la Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale – l illegittimità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. nella versione applicabile alle sentenze rese in data successiva al 31.12.2022.
1.1 Con ordinanza del 26.9.2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con atto a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza con cui il Tribunale di Monza lo aveva riconosciuto e dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale di euro 1.000.
La Corte d’appello meneghina, infatti ha fatto presente che “… ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. … con l’atto di impugnazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio” (cf pag. 1 dell’ordinanza).
1.2 L’art. 33 del D. Lg.vo n. 150 del 2022 ha introdotto, nell’articolo 581 cdl codice di procedura penale, i commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.: il comma 1-ter stabilisce, testualmente, che “con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fella notificazione del decreto di citazione a giudizio”; il comma 1 quater stabilisce, a sua volta, che “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia
della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione dei decreto di citazione a giudizio”.
1.3 Rileva il collegio che, dalla consultazione del fascicolo, consentita ed anzi imposta alla Corte dalla natura processuale dei rilievi difensivi sollevati in questa sede, risulta, in primo luogo, che il COGNOME era assente nel giudizio di primo grado; non è infatti un caso che – in ossequio al disposto di cui all’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. – l’imputato, in data successiva alla sentenza del Tribunale di Monza, avesse rilasciato al difensore uno specifico mandato ad impugnarla.
Il mandato difensivo era stato allegato all’atto di appello unitamente alla elezione di domicilio effettuata dal COGNOME in occasione dell’interrogatorio reso in data 15.5.2018 presso la Questura di Brescia nel proc. RGNR NUMERO_DOCUMENTO17 PM Ancona); nel verbale di identificazione stilato dai Carabinieri di Brescia in data 6.2.2019 nel proc. NUMERO_DOCUMENTO PM Bergamo; nel verbale di identificazione stilato dai Carabinieri di Brescia in pari data nel proc. RGNR NUMERO_DOCUMENTO PM Brescia; nel verbale di identificazione stilato dalla PS di Brescia in data 24.8.2019 nel proc. NUMERO_DOCUMENTO PM La Spezia.
Nessuna elezione di domicilio era stata invece ex novo formalizzata con riguardo al procedimento esitato nella sentenza impugnata.
1.4 Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come la Corte d’appello abbia impropriamente invocato il disposto di cui al comma 1-ter dal momento che, come si è accennato, il COGNOME era stato giudicato in absentia e che, pertanto, la previsione applicabile nel caso di specie era piuttosto quella contenuta nel comma 1-quater.
La diversità dei presupposti (la circostanza che l’imputato fosse stato giudicato o meno in absentia) comporta, infatti, una diversa modulazione degli oneri formali introdotti dalla normativa del 2022 a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
Va rilevato, al contrario, la condizione di assenza dell’imputato nel giudizio a quo, ha indotto il legislatore del 2022 a richiedere che l’atto di impugnazione sia corredato da uno specifico mandato conferito al difensore in data successiva alla sentenza da impugnare; e ciò al chiaro ed evidente fine di garantire che, in tal caso, proprio perché l’imputato era stato assente, l’impugnazione rappresenti il frutto consapevole di un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis”.
1.5 Questa Corte ha già avuto modo di giudicare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale variamente evidenziate con riguardo alla
normativa di cui si discute (cfr., per tutte, Sez. 4 – , n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01, richiamata dalla difesa del COGNOME nella memoria trasmessa in prossimità dell’udienza e che, per l’appunto, ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo spec mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine; conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, COGNOME; Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, COGNOME; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, COGNOME).
1.6 Va rilevato, peraltro, che nel caso di specie, l’imputato, come si è visto, in (parziale) ottemperanza alla previsione di cui al comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., aveva avuto cura di rilasciare uno specifico mandato difensivo successivo alla sentenza da impugnare.
Non aveva, tuttavia, formalizzato una dichiarazione o elezione di domicilio che, va pur detto, la norma, utilizzando il termine “contenente”, e diversamente da quanto stabilito al comma 1-ter, richiede che sia resa contestualmente al mandato specifico.
Rileva il collegio che un’interpretazione non formalistica della disposizione consentirebbe certamente di ritenere valida una dichiarazione o elezione di domicilio che, pur non “contenuta” nel contesto del mandato difensivo, sia tuttavia coeva ad esso e ad esso allegata.
Quel che si richiede, per colui che sia stato assente nel giudizio a quo, è che l’impugnazione sia accompagnata da una dichiarazione o elezione di domicilio poiché l’esigenza ravvisata dal legislatore è, infatti, quella di esigere ch l’impugnazione sia frutto di una scelta consapevole attraverso una dichiarazione o elezione di domicilio, certamente funzionale a garantire una efficiente e spedita organizzazione RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE Cancellerie ma, soprattutto, a garantire un “collegamento” tra l’imputato ed il processo a suo carico.
Né, va detto, tale esigenza può reputarsi eccessivamente onerosa per l’imputato sol che si tenga conto che, nel caso di specie, egli ha ottemperato all’adempimento più articolato, che è, per l’appunto, quello di rilasciare uno specifico mandato defensionale finalizzato alla impugnazione della sentenza; sicché l’implementazione di questo atto con una dichiarazione o elezione di domicilio non può certamente considerarsi un onere tale da incidere minimamente sulla libertà ed il diritto di impugnazione.
Tanto rilevato, resta tuttavia il fatto che, nel caso di specie, non soltanto nel contesto del mandato defensionale non è stata formalizzata alcuna nuova dichiarazione o elezione di domicilio ma, per altro verso, ed a tutto concedere, nessuno dei (plurimi) atti contenenti elezione o dichiarazione di domicilio che sono stati allegati all’imputazione è riferito al procedimento penale nell’ambito del quale era stata emessa la sentenza impugnata.
Il tema, perciò, nel nostro caso e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è pertanto quello della legittimità – anche in termini di legittimità costituzionale – della pretesa di un adempimento “formale” (una nuova elezione o dichiarazione di domicilio) relativo ad un atto che sia già presente nel fascicolo processuale; tale profilo, infatti, non ha alcun motivo di venire in discussione ed è assolutamente irrilevante laddove si consideri, per l’appunto, che nessuna elezione o dichiarazione di domicilio, riferita al procedimento in esame, sia essa antecedente che coeva all’impugnazione, è stata allegata all’atto di gravame ed al mandato difensivo.
1.6 Quanto alla pur dedotta illegittimità della procedura de plano prevista per la declaratoria dell’appello, va detto che già in passato questa Corte aveva considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, sollevata sotto il profilo che l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di difesa; si era osservato, infatti, che tale diritto, pur in presenza di provvedimento adottato “de plano”, è ampiamente garantito dalla previsione legislativa della notifica dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame e dell’assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione (cfr., Sez. 4, n. 1352 del 06/10/1994, Vispi, Rv. 200196 – 01).
Tale affermazione è stata più di recente più volte ribadita in termini che il collegio non può che condividere (cfr., tra le non massimate, Sez. 2, n. 7175 del 16.12.2020, COGNOME; Sez. 5, n. 1994 del 4.11.2020, COGNOME; Sez. 2. n. 5496
dell’8.1.2020, COGNOME; Sez. 2. n. 39955 del 17.7.2018, COGNOME; Sez. 5, n. 5045 del 2711.2015, COGNOME).
L’esame del secondo motivo del ricorso, con cui la difesa reitera le questioni di nullità del giudizio di primo grado oggetto dell’atto di appello, è evidentemente precluso dalla rilevata inammissibilità del primo motivo che, impedendo la instaurazione del giudizio di appello, non ha consentito di dedurre la questione in quella sede.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 18.1.2024