Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a GALLARATE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 settembre 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il 12 aprile 2023, li ha condannati perché responsabili dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.
Ha rilevato, in proposito, che la proposta impugnazione non rispetta i canoni previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1 -quater cod. proc. pen..
NOME e NOME COGNOME propongono, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale deducono, in primo luogo, la fallacia dell’interpretazione del quadro normativo privilegiata dalla Corte di appello, che ha indebitamente stimato l’irrilevanza dell’indicazione, nell’atto di impugnazione presentato dal difensore, del mandato già conferito dagli imputati e, limitatamente a NOME COGNOME, dell’elezione di domicilio presso lo studio del legale.
Eccepiscono, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., specificamente nella parte in cui, a differenza di quanto previsto nel comparto civile, non contempla la possibilità che la carenza del mandato venga sanata nel termine assegNOME a tale scopo.
Segnalano, in particolare, la discriminazione, integrante violazione dell’art. 3 Cost., subita dagli imputati che, per qualsiasi ragione, non sono più rintracciabili dopo il giudizio di primo grado e dai rispettivi difensori, specie se d’ufficio nonché il vulnus derivante dall’impossibilità di provvedere all’integrazione, in itinere, di quanto mancante.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
L’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Ai sensi del successivo comma 1-quater, è, poi, previsto che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Nel caso di specie, essendosi proceduto, in primo grado, in presenza di NOME COGNOME ed in assenza di NOME COGNOME, la presentazione dell’atto di appello nell’interesse di entrambi non è stata accompagnata dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e, per il solo NOME COGNOME, dello specifico mandato ad impugnare.
La Corte di appello ha, pertanto, ritualmente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione, innanzitutto dell’omesso deposito di atto di dichiarazione o elezione di domicilio, a tal fine ritenendo l’irrilevanza del richiamo, nell’atto difensivo, a precedente dichiarazione o elezione.
In questo senso è, invero, stabilmente orientata la giurisprudenza di legittimità, ferma (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01; Sez. 5, n. 11;77 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01) nel richiedere che l’atto contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, direttamente proveniente dall’imputato e recante la sua sottoscrizione, sia formalmente depositato al momento di proposizione dell’impugnazione, adempimento, questo, che non trova equipollente nella mera menzione dell’atto da parte del difensore.
L’omesso deposito, nella fattispecie in esame, dell’atto contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio rende, peraltro, in concreto irrilevante la questione relativa alla possibilità di depositare, con l’impugnazione, un atto di dichiarazione o elezione di domicilio Formato nelle precedenti fasi del giudizio – anziché, appositamente, in vista della proposizione dell’impugnazione – sulla quale, in fase di prima applicazione della normativa di recente introduzione, all’orientamento maggioritario (espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01) ha fatto pendant, con limitato riferimento all’imputato che, in primo grado, non sia stato processato in absentía, una voce dissenziente (cfr. Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936 – 01).
A fronte di un quadro normativo chiaro ed univoco, i ricorrenti propongono una lettura dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. che, postula la sufficienza dell’indicazione, nell’atto difensivo sottoscritto dal solo legale, di una dichiarazione o elezione di domicilio della quale l’imputato,
contestualmente, non si assuma direttamente la paternità e che si rivela, per le ragioni esposte, priva di pregio, sì da imporre il rigetto del motivo di ricorso che su di essa è imperniato.
I ricorrenti adombrano, ulteriormente, la contrarietà delle norme di nuovo conio a primari principi costituzionali e, in particolare, agli artt. 3 e 24 Cost testimoniata dagli ostacoli frapposti all’accesso alle impugnazioni di coloro che, in quella fase del procedimento, non abbiano contatti con i difensori o la cui assenza sia stata, in primo grado, illegittimamente dichiarata, senza, peraltro, introdurre opportuni presidi volti alla saNOMEria delle irregolarità eventualmente riscontrate nel mandato ad impugnare rilasciato al difensore.
La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza dì legittimità, al cui indirizzo si intende qui dare continuità, che la ha disattesa, affermando, specificamente, che:
«E ‘manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU’ nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01);
«E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con .il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con
presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi r Rv. 285900 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, in conclusione, respinto, con conseguente condanna di NOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2024.