Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata in Croazia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 maggio 2022 il Tribunale di Pisa, in rito ordinario, ha condannato NOME alla pena di 3 mesi di arresto per il reato dell’art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché contravveniva al divieto di ritornare nel Comune di Pisa disposto dal Questore nei suoi confronti.
Con ordinanza del 18 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte ha ritenuto il difensore non legittimato a presentare appello perché nominato soltanto come sostituto processuale del difensore di fiducia non comparso all’udienza del 4 maggio 2022.
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Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il sostituto processuale del difensore sia legittimato ad impugnare in sua vece, venendo meno tale potere di impugnazione soltanto quando lo stesso sia esercitato dal difensore titolare, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata è datata 18 aprile 2023. Ne consegue che ad essa si applica l’art. 581 cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (v. Sez. 3, Sentenza n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342).
Nel nuovo testo dall’art. 581 cod. proc. pen. l’atto di impugnazione è soggetto, a pena di inammissibilità, a degli obblighi di allegazione che il ricorso odierno non rispetta.
Il ricorso odierno non allega, infatti, la dichiarazione o elezione di domicilio chiesta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (non essendo utile, a tal fine, la elezione di domicilio in favore del difensore di fiducia che la imputata aveva effettuato nel corso delle indagini preliminari, e che il difensore ricorrente indica nella intestazione del ricorso, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter della norma in esame debba essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare, v. Sez. 5, Sentenza n. 46831 del 26/09/2023, Iacuzio, n.m.).
Inoltre, poiché la imputata RAGIONE_SOCIALE è stata giudicata in assenza, come risulta dalla sentenza di primo grado, essendo stata dichiarata assente all’udienza del 10 novembre 2021, il ricorso avrebbe dovuto allegare anche lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’imputata dopo la pronuncia della sentenza, e contenente anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Dalla intestazione del ricorso il difensore non riferisce di aver ricevuto questo specifico mandato ad impugnare, che in ogni caso non è stato depositato con esso.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile ex art. 581, commi 1-ter ed 1quater, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023.