Inammissibilità appello penale: perché la specificità dei motivi è decisiva
L’ordinanza n. 17399 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un caposaldo della procedura penale, reso ancora più stringente dalla recente Riforma Cartabia: la genericità dei motivi di appello ne causa l’irrevocabile inammissibilità. Questa decisione offre un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, pena la preclusione di un esame nel merito. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche, fondamentali per comprendere come evitare una declaratoria di inammissibilità dell’appello penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato. L’oggetto del contendere era un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna che aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente atto di appello. L’appello originario era stato proposto contro una sentenza di condanna per un reato previsto dalla legge sulle armi (L. 110/75). La Corte territoriale aveva ravvisato una “genericità dei motivi”, ritenendo che l’atto non soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
L’imputato, non rassegnandosi, ha quindi portato la questione dinanzi alla Suprema Corte, contestando proprio la dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, anche in questa sede, l’esito è stato sfavorevole.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità dell’Appello Penale
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando a sua volta inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’impugnazione fosse “manifestamente infondata”. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dei requisiti formali dell’atto di appello, alla luce delle novità introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”.
La Corte ha evidenziato che la riforma ha normativizzato, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 581 del codice di procedura penale, un principio già consolidato in giurisprudenza (in particolare dalle Sezioni Unite “Galtelli”): il principio devolutivo, che limita la cognizione del giudice d’appello ai soli punti della decisione specificamente criticati, deve essere saldamente ancorato alla specificità dei motivi.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si articola su un ragionamento giuridico rigoroso. Il combinato disposto degli articoli 581, 591 e 597 del codice di procedura penale impone che i motivi di appello non si limitino a indicare genericamente i “punti della decisione” che si intendono contestare. È necessario, invece, che l’appellante articoli “doglianze specifiche” che identifichino chiaramente i capi della sentenza impugnata e le ragioni di fatto e di diritto per cui se ne chiede la riforma.
Questo requisito, definito di “specificità estrinseca”, è stato ora espressamente codificato dal nuovo art. 581, comma 1-bis. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato che l’atto di appello originario era costituito da una “serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata”. Di conseguenza, anche il successivo ricorso per cassazione, che si limitava a contestare la declaratoria di inammissibilità senza affrontare nel merito le ragioni della genericità, è stato giudicato a sua volta generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione è un chiaro segnale della crescente attenzione del legislatore e della giurisprudenza verso l’efficienza processuale. La sanzione dell’inammissibilità per genericità dei motivi non è un mero formalismo, ma uno strumento per garantire che il giudizio di appello sia un riesame critico e mirato, non un’occasione per riesplorare l’intero processo in modo vago.
Per gli operatori del diritto, il messaggio è inequivocabile: la redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita della sentenza di primo grado e la costruzione di argomentazioni critiche puntuali, che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice. L’alternativa è una declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Cosa significa che un appello è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione non indica in modo specifico e dettagliato quali parti della sentenza si contestano e le ragioni giuridiche della critica. Si limita a enunciazioni vaghe, senza un confronto diretto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Qual è l’impatto della ‘Riforma Cartabia’ sui requisiti dell’atto di appello?
La Riforma Cartabia, con l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis c.p.p., ha codificato e rafforzato il requisito della ‘specificità estrinseca’, rendendo legge il principio secondo cui i motivi di appello devono contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la giustizia senza rispettare i requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’impugnazione è manifestamente infondata;
Ritenuto che NOME COGNOME GLYPH contesta la dichiarazione di inammissibilità, per genericità dei motivi ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., dell’ appello da lui p avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 4 1.110/75;
Rilevato che a seguito dell’introduzione dell’art. 581 comma 1bis cod. proc. pen., ad opera della c.d. ‘riforma Cartabia’, il legislatore ha normativizzato il principio espres Sezioni Unite Galtelli secondo cui il principio devolutivo, che connota il giudizio di appello all’art. 597 del codice di rito , deve necessariamente correlarsi alle norme sulle form dell’impugnazione, che richiedono – tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibi gravame – quello della specificità dei motivi (art. 581 cod. proc. pen., lett. c, e art. proc. pen., comma 1, lett. c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino, Rv. 262455);
Considerato che dal combiNOME disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l’ultima di tali disposizioni – nell stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d’appello limitatamen punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretat senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che í motivi si r semplicemente a “punti della decisione”. Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudiz di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze speci che ne circoscrivono l’ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinse espressamente introdotto al comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen.;
Rilevato che dalla lettura dell’atto di appello emerge che il ricorrente, lungi da prop critiche specifiche ai punti della decisione, si è limitato ad una serie di enunciazioni p correlazione alla decisione impugnata e dunque prive di specificità estrinseca. A sua volt ricorso per cassazione che contesta la decisione di inammissibilità dell’appello è anch’es generico e dunque inammissibile;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorre deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento del spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa del ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 de 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.