Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32781 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 04LOAEV) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino in data novembre 2023 ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui propos avverso la sentenza del 28 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Torino lo ave ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobr n. 309, in ragione dell’omessa indicazione delle ragioni di diritto e degli ele di fatto posti a sostegno del motivo di appello.
Con un solo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 581, comma 1 bis, 591 comma 1, lett. c) e comma 2 e 605, comma 1, cod.proc.pen.
A sostegno della fondatezza della censura propone il confronto tra quant statuito dalla Corte d’appello ed il motivo di appello proposto con cui ci si d del trattamento sanzionatorio riservatogli dal giudice di primo grado.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é manifestamente infondato.
L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, co. 1, let d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), sancisce che « l’appe inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richies non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazi ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazion
Il legislatore della riforma ha, dunque, recepito nel testo del codice d quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, al pari del ric per cassazione, hanno ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei mot l’appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i ril critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della d impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a car dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le pre ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Invero il legislatore, già con la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva recepit codice di rito il principio espresso nella sentenza “Galtelli” ribadend
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., la comminatoria della sanzione d inammissibilità dell’impugnazione in caso di inosservanza del requisito de specificità dei motivi; conseguenza processuale peraltro già prevista dal sist in forza del richiamo al medesimo art. 581 contenuto nell’art. 591,comma 1, le c), cod. proc. pen., che disciplina in generale l’inammissibilità dell’impugnazi
Con la disposizione introdotta nel 2022, il legislatore ha, tuttavia, im all’appellante, oltre «alla enunciazione specifica a pena di inammissibilità motivi già prevista dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a « richiesta», anche l’illustrazione «puntuale ed esplicita» delle censure mosse motivazione, in fatto ed in diritto, che sorregge il provvedimento impugnato.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 152 del 2022 si rileva che enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espre provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della spec c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione d controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».
Per effetto di tale modifica normativa, dunque, i motivi d’appello, per es ammissibili, devono essere connotati dalla specificità “intrinseca” ed “estrins Affinché, dunque, il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrent deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui la riforma, ma deve prenda posizione rispetto alla stessa, indicando le ragio fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Ciò premesso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi qui esposti.
Ed invero a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto la me equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata luce della minima incidenza della confessione e dal divieto di cui all’ar ultimo comma cod.pen., l’odierno ricorrente nell’atto di appello si é limi chiedere l’esclusione della recidiva, senza tuttavia in alcun modo supporta propria richiesta indicando le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno.
Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibil Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 6.6.2024