Inammissibilità Appello Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità dell’appello penale per mancanza di specificità dei motivi è un principio cardine del nostro sistema processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto l’occasione per ribadire con forza questo concetto, sottolineando come un’impugnazione generica sia destinata a fallire sin dal principio. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per chiunque si approcci al processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente atto di appello. In sostanza, l’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione non per contestare il merito della sua condanna, ma per contestare la decisione che aveva bloccato il suo primo tentativo di appello, ritenendolo proceduralmente scorretto.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello Penale
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si allinea perfettamente con quella della Corte d’Appello: l’impugnazione originaria era effettivamente viziata da un difetto insanabile, ovvero la mancanza di specificità. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione dell’inammissibilità dell’appello penale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8825 del 2016). Secondo tale principio, un atto di appello, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere una critica argomentata e puntuale delle ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento impugnato. Non è sufficiente una mera enunciazione di dissenso.
La Corte ha chiarito che esiste una “correlazione diretta” tra la specificità delle motivazioni del giudice e la specificità richiesta nei motivi di appello. In altre parole, più una sentenza è dettagliata e ben argomentata, più l’appellante dovrà essere preciso e analitico nel contestarla. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva adeguatamente contrastato gli argomenti specifici della Corte territoriale, limitandosi a una critica generica che non è stata ritenuta sufficiente per avviare un vero e proprio giudizio di secondo grado.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di appello richiede un lavoro di analisi meticoloso e non può essere un semplice riesame delle tesi già esposte in primo grado. È necessario “smontare” pezzo per pezzo la sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o le errate applicazioni della legge. L’inammissibilità dell’appello penale per aspecificità non è un mero formalismo, ma una regola posta a garanzia dell’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le Corti d’Appello vengano oberate da impugnazioni pretestuose o prive di un reale fondamento critico. Per l’imputato, le conseguenze di un appello mal formulato non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese significativo.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile?
Un appello penale viene dichiarato inammissibile principalmente per difetto di specificità dei motivi. Ciò accade quando l’appellante non enuncia e non argomenta in modo esplicito e puntuale i rilievi critici contro le ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata.
Quale principio guida la valutazione della specificità dei motivi d’appello?
Il principio fondamentale, ribadito dalla Corte, è che l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Una decisione ben motivata richiede un’impugnazione altrettanto dettagliata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CONCORDIA SULLA SECCHIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, è manifestamente infondato, avendo la menzionata Corte correttamente osservato che l’appellante non aveva specificamente contrastato gli articolati argomenti del provvedimento impugNOME;
rilevato che il Collegio territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto pos fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME;
ritenuto, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ammende. euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 12/4/2024