Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 02/04/1963;
avverso l’ordinanza emessa in data 5/12/2024 dalla Corte di appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale dell’Aquila in data 30 novembre 2023.
La Corte di appello ha rilevato che l’appellante ha violato il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non ha depositato, unitamente
all’atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
L’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento
Il difensore, con unico motivo, deduce che la Corte di appello ha illegittimamente applicato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto tale disposizione non può essere applicata in senso eccessivamente formalista, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di filtri all’accesso delle impugnazioni, al fine di evitare un eccessivo sacrificio al diritto di impugnare dell’imputato e di privare di effettività il diritto dell’imputato di accesso giustizia sancito dall’art. 6 CEDU (Corte Edu, 12 luglio 2016, COGNOME c. Francia; Corte Edu, 5 novembre 2015, COGNOME c. Francia; Corte Edu 12 novembre 2002, Bels e altri c. Repubblica Ceca; Corte Edu, 21 febbraio 1975, COGNOME c. Regno Unito).
Il giudice, dunque, in ottemperanza al principio di proporzionalità, deve evitare di irrogare sanzioni processuali in assenza di apprezzabili lesioni degli interessi tutelati dal legislatore, per non privare di significato la presunzione di non colpevolezza e travolgere il favor impugnationis.
In questa prospettiva interpretativa, l’omessa elezione di domicilio, nel corpo della procura rilasciata al nuovo difensore per la proposizione dell’atto di appello, integrerebbe un mero errore formale, che avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta di integrazione da parte della Corte di appello, senza condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è, peraltro, medio tempore stato anche abrogato dal legislatore e, dunque, la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello non sarebbe più giustificata.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 febbraio 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il difensore, con unico motivo, deduce che la Corte di appello ha illegittimamente applicato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto questa disposizione non può essere applicata in senso eccessivamente formalista.
3. Il motivo è infondato.
La Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato improcedibile l’atto di appello depositato in data 8 aprile 2024 dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale dell’Aquila in data 30 novembre 2023, in quanto l’appellante, in violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non ha depositato, unitamente all’atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., inserito dall’art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sanciva, infatti, che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, l dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto d citazione a giudizio».
Questa disposizione è stata medio tempore abrogata dall’art. 2, comma , lett. o) della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024.
Le Sezioni unite hanno, tuttavia, statuito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non ancora massimata).
Nel caso di specie deve, dunque, trovare applicazione l’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., ancorché medio tempore abrogato, in quanto l’atto di appello è stato depositato in data anteriore al 24 agosto 2024 e, segnatamente, in data 8 aprile 2024.
Il ricorso è, dunque, infondato, in quanto l’atto di appello depositato nell’interesse di COGNOME contiene la mera indicazione M luogo di residenza dell’imputato, senza alcun riferimento a elezioni o dichiarazioni di domicilio preg resse.
Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, co
1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, il 184geraiair02025.