Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28523 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28523 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Genova in data DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza in data 8/2/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME NOME, giudicato in assenza e ritenuto colpevole del reato lui ascritto con sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 1/6/2023, in ragione della mancata allegazione all’atto di appello della dichiarazione oaelezione di domicilio prescritta dall’art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen..
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore lamentando “la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”. Ha dedotto che l’ordinanza presentava due distinte e autonome ragioni giustificative, precedute entrambe dalla lettera x, maiuscola per il primo periodo, minuscola per il secondo, e legate dalla congiunzione disgiuntiva “ovvero”. Ad avviso del difensore, “questa
modalità binaria di procedere alla motivazione” integrava il vizio di contraddittorietà della motivazione in quanto non era idonea a rivelare se entrambe le ragioni giustificative sorreggessero la ritenuta inammissibilità dell’appello. Ha, ancora, rappresentato che COGNOME aveva rilasciato la procura speciale a impugnare la sentenza del Tribunale di Modena e, nel corso del giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio, per cui erano certi tanto la conoscenza da parte dell’imputato della sentenza di condanna quanto il luogo ove dovevano essere effettuate le notifiche. Ad avviso del difensore, pertanto, le esigenze sottese alle “modifiche normative introdotte”, siccome individuate da una recente pronuncia di legittimità (Sez. 5, n.3118 del 24.1.2024), dovevano ritenersi soddisfatte per cui, anche sotto il profilo sostanziale, l’ordinanza d’inammissibilità doveva ritenersi priva di giustificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza, nella parte motiva, richiama le “nuove formalità previste dall’art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen..” per poi sintetizzarne il contenuto in successivi periodi. Mediante la sottolineatura di alcune espressioni, poi, l’ordinanza chiarisce la ragione della ritenuta inammissibilità rimarcando che COGNOME era stato “condannato in assenza” e che non era stata depositata “la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio “. Anche nella prima parte del provvedimento, inoltre, venne precisato che COGNOME era stato “condannato in assenza”. Non vi è, pertanto, alcuna incoerenza logica fra parti della motivazione e il provvedimento si rivela idoneo a rivelare le ragioni fondanti la ritenuta inammissibilit dell’impugnazione.
In ogni caso, risultando pacifico che COGNOME con il mandato a impugnare la sentenza del Tribunale di Modena non indicò alcun luogo per la notificazione del decreto di citazione a giudizio né richiamò precedenti elezioni o dichiarazioni di domicilio, il ricorso si risolve nella contestazione della correttezza di una decisione in rito, sia pur celandola sotto le vesti del vizio di motivazione. Sennonché, in relazione all’applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, la motivazione del provvedimento impugnato, essendo la Corte “giudice dei presupposti della decisione sulla quale esercita il proprio controllo quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla” (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515 – 01; conf. Sez. 5 , n. 19970 del 15/03/2019, Rv. 275636 – 01; Sez. 1 n. 22337 del 23/03/2021 , Rv. 281:391 – 01).
L’oggetto dello scrutinio imposto dal ricorso, pertanto, attiene non già alla sussistenza del vizio di motivazione denunciato ma alla fondatezza della questione di diritto sollevata. Orbene, la declaratoria di inammissibilità contestata si muove
nel solco segnato dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che, per effetto delle previsioni di cui ai commi 1-ter e 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen., costituisce motivo d’inammissibilità dell’impugnazione il mancato deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla pronuncia oggetto d’impugnazione e ciò non soltanto nel caso in cui si sia proceduto in assenza, come nel caso di specie, risultando tale requisito espressamente previsto dalla legge, ma anche quando l’imputato è stato giudicato in presenza ( ex plurimis Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985 – 01). La medesima pronuncia ha anche chiarito che l’onere di elezione o dichiarazione di domicilio in parola è “funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall’onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del process dell’ultima manifestazione di volontà dell’imputato”. Tali principi si trovano affermati anche nella pronunzia richiamata nel ricorso.
“L’elezione di domicilio conferita dal COGNOME al momento del conferimento del mandato difensivo in occasione del processo di primo grado”, valorizzata nel ricorso, pertanto, non soddisfaceva l’onere formale imposto dalla prescrizione dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. e, imponendo alla cancelleria di ricercare nel fascicolo processuale il luogo di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non rispondeva all’esigenza di consentire una celere celebrazione del processo di impugnazione che la riforma del 2022 mira a garantire.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.5.2024.