Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17255 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 674/2025
NOME COGNOME
CC – 16/04/2025
NOME
Relatore –
R.G.N. 18081/2024
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a THIESI il 09/12/1971
avverso la sentenza del 07/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
La Corte dÕappello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile lÕimpugnazione proposta da NOME avverso la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Sassari di condanna della medesima in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 7 d.l. 4 del 2019, ai sensi dellÕart. 581 comma 1 cod.proc.pen., per mancato deposito, con l’atto d’appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e ha chiesto lÕannullamento deducendo la violazione di cui allÕart.581 comma 1 cod.proc.pen. Argomenta la ricorrente che era stata giudicata in presenza in primo grado e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello si era perfezionata, da cui la conclusione che, nel caso in esame, lÕelezione di domicilio ai fini della notificazione non sarebbe stata dovuta.
3. Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
4. Il ricorso risulta inammissibile.
L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell’art. 581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) ÇCon l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilitˆ, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÈ (comma 1-ter); b) ÇNel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilitˆ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÈ (comma 1-quater).
Nel caso in esame, viene in rilievo Ð unicamente – il comma 1 ter dellÕart. 581 cod.proc.pen., applicabile a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).
Le Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, COGNOME, hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ni vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e, dunque, trova applicazione alla presente impugnazione.
A mente dellÕart. 581 comma 1, ter cod.proc.pen., per l’imputato che è stato presente nel giudizio di primo grado è necessario che unitamente all’atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilitˆ, la dichiarazione o l’elezione di domicilio che, secondo le citate Sezioni Unite, non deve essere ÒnuovaÓ, ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell’impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l’imputato giudicato in assenza (Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01, cit. e, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, COGNOME, Rv.286269 – 01, cit.).
La possibilitˆ di avvalersi di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è condizionata dal richiamo espresso e specifico, contenuto nellÕatto di impugnazione, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Quanto al caso in esame, unitamente allÕatto di appello del difensore non era allegata la elezione di domicilio, nŽ vi era richiamo ad una precedente dichiarazione o
elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, con la conseguente inammissibilitˆ della impugnazione.
Essendo prevista la sanzione dellÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione, risulta irrilevante la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui non ricorrerebbe tale sanzione perchŽ raggiunto lo scopo che si prefigge la norma, essendo stata citata ritualmente lÕimputata anche presente nel giudizio di secondo grado. A differenza delle nullitˆ, per le quali sono previste sanatorie, la sanzione di inammissibilitˆ prevista dalla disposizione di legge non ammette una diversa conclusione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME