Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19660 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
-Presidente –
Sent. n. 673 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
CC Ð16/04/2025
R.G.N. 19908/2024
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Niksic (Montenegro) il 01.10.1983, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME Giuseppe;
avverso la sentenza del 29.04.2024 della Corte di Appello di Lecce; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME Antonio che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile lÕappello proposto nellÕinteresse dellÕodierno ricorrente, avverso la sentenza emessa nei di lui confronti in data 19.10.2023 dal Tribunale di Lecce, per violazione dellÕart. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. come disciplinato dallÕart. 33 lett. d), D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 Ò Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonchŽ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari Ó.
Avverso la suindicata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la manifesta illegittimitˆ della gravata ordinanza (in conseguenza della erronea applicazione dellÕart. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.) per non aver la Corte di Appello adeguatamente considerato che lÕallegato allÕatto di impugnazione Ð ÒAtto di nomina del difensore di fiducia e Procura specialeÓ Ð conteneva anche lÕelezione di domicilio (in Trepuzzi, Lecce, INDIRIZZO, nello studio dellÕavvocato nominato).
2.2. Con il secondo motivo, per le sopraesposte ragioni (cioè, ribadito lÕasserito avvenuto contestuale deposito dellÕelezione di domicilio), il ricorrente deduce lÕirragionevolezza e la contraddittorietˆ della declaratoria di inammissibilitˆ dellÕatto di appello.
2.3. In conclusione, evidenzia lÕapprovazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge n. 808-AS-A Ò Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare Ó, altrimenti noto come ÒRiforma NordioÓ che, inter alia, abroga il comma 1ter dellÕart. 581 cod. proc. pen. Dunque, rappresenta come dallÕeffettiva abrogazione della disposizione in oggetto discenderebbe una significativa disparitˆ di trattamento tra imputati che Ð come nel caso di specie Ð non abbiano potuto accedere al giudizio di appello, con il rischio di una ingiusta condanna e con grave lesione del diritto di difesa.
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Preliminarmente, si rileva come la legge cd. Nordio (9 agosto 2024, n. 114), recante Ò Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, allÕordinamento giudiziario e al codice dellÕordinamento militare Ò, a seguito della approvazione definitiva del relativo disegno legge presentato su iniziativa del Governo in data 10 luglio 2024, sia stata pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 e sia entrata in vigore il 25 agosto 2024, decorsi i 15 giorni di vacatio legis . Con essa è stato abrogato il comma uno ter dell’articolo 581 del codice di rito ai sensi del quale si disponeva che Ò con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata a pena dÕinammissibilitˆ, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÓ. La stessa legge con l’articolo due comma uno lettera o i, ha modificato il comma uno quater che attualmente cos’ recita: Ònel caso di
imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore di ufficio e depositato, appena d’inammissibilitˆ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, e fini della notificazione del decreto di citazione a giudizioÓ.
A fronte della suindicata legge del 2024 che ha novellato per quanto qui di interesse il testo dei predetti commi uno ter ed uno quater giˆ introdotti dal D.Lvo. 10 ottobre 2022, n. 150 per assoggettare, a pena di inammissibilitˆ, l’atto di impugnazione a degli obblighi di allegazione, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunziate sul quesito Òse ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nellÕart. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ð abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 Ð si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dellÕimpugnazioneÒ ed ha stabilito, con decisione di immediato interesse in questa sede che la disciplina contenuta nellÕart. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ð abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 Ð continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
In proposito, le Sezioni unite hanno anche stabilito che la previsione di cui allÕart, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che lÕimpugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire la immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena di inammissibilitˆ insieme all’atto d’appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronunzia della sentenza impugnata essendo sufficiente per il fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Ed ancora, la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare insieme all’atto d’appello a pena di inammissibilitˆ, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione potendo essere solo in esso richiamata, a condizione per˜ che il richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltˆ o necessitˆ di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale cos’ da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Occorre precisare e specificare che la Corte ha rimarcato la differenza sul piano testuale tra la previsione di cui al citato articolo 581, comma uno ter e quella di cui al successivo comma uno quater, anteriori alla ultima novella del 2024, in conseguenza della quale per l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado si è osservato che non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena l’inammissibilitˆ insieme all’atto di
impugnazione sia nuova, ossia formata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell’impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta solo e in maniera espressa per l’imputato giudicato in assenza. In proposito, le Sezioni unite hanno spiegato come la differenza suddetta si giustifichi rispetto ai due commi su indicati, con la volontˆ del legislatore di assicurare impugnazioni proposte da imputati consapevoli. Da qui la necessitˆ per l’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, attualmente ove assistito da difensore di ufficio, di verificare la sua volontˆ di impugnare la sentenza di primo grado attraverso l’imposizione dell’onere del rilascio di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla pronunzia della sentenza cui deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio Tale verifica si è osservato, non è necessaria per l’imputato presente di cui è presunta la volontˆ di impugnare Di conseguenza al medesimo non è imposto l’onere di conferire un nuovo mandato. La mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante pu˜ essere soddisfatta attraverso il deposito l’allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, pur inerente un imputato presente nel giudizio di primo grado, non risulta soddisfatto il dettato di cui all’articolo 581 comma uno ter citato, nei termini sopra illustrati, atteso che alla luce degli atti disponibili per questa Suprema Corte, lÕatto di appello non allega la dichiarazione o elezione di domicilio, nŽ tantomeno opera un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
In questo quadro appare chiaro come a nulla rilevi l’allegazione con il ricorso di un atto di nomina e procura speciale del 6 maggio 2023 recante una elezione di domicilio, e tantomeno un analogo atto del 2019 privo di timbro di deposito. Atti che invero, alla luce delle condizioni comunque richieste dalle Sezioni unite citate, non consentono di dimostrare l’avvenuto assolvimento delle stesse al momento della proposizione dell’atto di appello.
Da tutto quanto sopra esposto, consegue che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕappello proposto nellÕinteresse dellÕodierno ricorrente.
1.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Per tutte le ragioni giˆ esposte, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, la Corte di Appello di Lecce correttamente, con motivazione esente da vizi, pertanto incensurabile in questa sede, ha dichiarato inammissibile lÕatto di appello per violazione dellÕart. 581, comma 1 ter cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchŽ Ð ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ Ð al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 16 04 2025
Il Consigliere estensore COGNOME Giuseppe
Il Presidente NOME COGNOME