Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l’ordinanza n. 440/2024 – emessa, in data 10 luglio 2024 (notificata, a mezzo PEC, in data 12 luglio 2024), dalla Corte di Appello di Bologna, nell’ambito del procedimento penale n. 5718/2021 R.G.N.R. e n. 4256/2024 RG. App. – con cui, ai sensi dell’art. 581, co. iter, cod. proc. pen., è stata dichiarata la inammissibilità dell’att di appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3219/2023 emessa, in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale Penale di Modena in composizione monocratica
2. Il ricorrente deduce, con l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge laddove la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione, proposto nell’interesse del COGNOME, per mancato deposito, con l’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come disposto dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Evidenzia che il giudizio di primo grado si è svolto in presenza dell’imputato – come peraltro risulta dall’intestazione della sentenza impugnata ove è anche precisato che il COGNOME era elettivamente dorniciliato presso il difensore di fiducia – e che nell’atto di appello (subito dopo i dati anagrafici dell’imputato), è espressamente indicata l’elezione di domicilio ove è scritto «elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore».
Fatte queste dovute precisazioni il ricorrente ricorda che la questione “se il disposto dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo” è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della Sez. 5 n. 26458 del 19/6/2024, n. 26458).
Tuttavia, si pone l’accento sul fatto che la giurisprudenza di legittimità espressasi sin qui, in casi del tutto sovrapponibili a quello in discussione, ha affermato che: «…presente l’imputato nel corso del giudizio di primo grado, all’inizio del quale aveva eletto domicilio. presso il difensore, il riferimento all’elezione di domicilio, piuttosto che il rilascio di una nuova elezione o la materiale allegazione della precedente, è sufficiente ad assolvere all’onere previsto dell’art. 581 comma 1 -ter
cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 2, n. 23275 dei 9/5/2024; Sez. 2, n. 16480 del 29/2/2024; Sez. 2 n. 8014 del 11/01/2024).
Con un ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, nonché ai principi convenzionali che debbono ispirare l’interpretazione del giudice, si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa essere ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l’eventuale insufficiente chiarezza situazionale possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l’automatica inammissibilità, da reputarsi eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte di imputato presente, tale essendo, in definitiva, l’elemento qualificante della fattispecie.
Per il ricorrente va ricordato che l’intera riscrittura dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della c.d. Riforma Cartabia è finalizzata ad assicurare “verità” al processo, nella fase dell’impugnazione, da un iato impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del processo (per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuova situazione processuale) e, dall’altro, per facilitare agli uffici l’espletamento delle operazioni d vocatio in iudicium, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori.
Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed “elettore” nel processo, la richiesta di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa, si ridurrebbe sostanzialmente ad una formalgtà, che va oltre il necessario per stabilire un corretto rapporto processuale.
Alla luce dei principi appena richiamati, per il ricorrente l’elezione di domicilio richiamata nell’atto di appello deve ritenersi sufficiente e, pertanto, si chiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Ed invero, come ricorda il ricorrente, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta sezione penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: “Se il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di
impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto impugnazione od allegata al medesimo”.
Alle Sezioni Unite è stata rimessa anche la questione: “Se ai fini de perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, co proc. pena – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 ago 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero all data di presentazione dell’impugnazione”.
In proposito va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 cante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinament giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le pa «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di Wien trata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione d domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di uffic sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezio di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione dizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tes disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore d modifiche.
Ne consegue già prima della pronuncia delle Sezioni Unite si era andato affermando un condivisibile orientamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come int dotti dal d. Igs. n. 150/2022, continueranno ad essere valutate, sotto il pr della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientame consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2 dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, de 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982). e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che prec che il principio tempus regit actum) riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali queste ultime.
Ebbene, dall’informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all’udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 – AVV_NOTAIO NOME COGNOME le Sezioni Unite hanno risposto ai quesiti loro proposti nel senso che: 1. la disciplina co nuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 ago 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugn zioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2. la previsione ai sensi dell’art. comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficien che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo proc suale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in c eseguire la notificazione.
Orbene, ad avviso del Collegio già l’informazione provvisoria sul decisum delle S.U. consente di poter affermare che i motivi proposti nel caso in esame son infondati.
Ed invero, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha riten di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che l’unico riferimento contenuto nell’atto di appello alla precedente elezione di domicilio risiede nell’ pit dell’atto ove si legge che l’AVV_NOTAIO è «difensore di fiducia NOME COGNOME (nato il DATA_NASCITA a Foggia ed elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore)…».
Né la precedente elezione di domicilio viene allegata all’atto di impugna zione e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione tv0;1:~1,1 nel fasc colo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde «consen tire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifi zione».
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 29/10/2024