Inammissibilità Appello Penale: Quando lo Stato di Libertà Conta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità degli atti di impugnazione nel processo penale, con particolare riferimento alla condizione dell’imputato. La pronuncia ribadisce la rigorosa applicazione delle nuove norme procedurali, che possono portare a una declaratoria di inammissibilità dell’appello penale se non scrupolosamente osservate.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. Contro tale decisione, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo l’errata applicazione della legge processuale. Il punto cruciale della tesi difensiva era che, al momento della presentazione dell’appello, l’imputato non si trovasse in stato di libertà, una circostanza che avrebbe dovuto escludere l’applicazione di specifiche e più stringenti norme sull’ammissibilità.
La Decisione della Corte e la questione dell’inammissibilità dell’appello penale
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. I giudici di legittimità hanno accertato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, alla data di presentazione dell’atto di appello (26 giugno 2023), l’imputato era effettivamente in stato di libertà. Questa constatazione fattuale si è rivelata decisiva per la risoluzione della controversia.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata ritenuta immune da censure, in quanto la Corte d’Appello aveva correttamente applicato il disposto dell’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Il ricorso è stato qualificato come “manifestamente infondato”. Il cuore della decisione risiede nella verifica della condizione dell’imputato. Una volta stabilito che egli era libero al momento dell’impugnazione, scattava l’applicazione della norma procedurale (art. 581, c. 1-ter c.p.p.), introdotta da recenti riforme per razionalizzare e rendere più rigoroso il processo d’appello. Questa norma prevede specifici oneri formali a carico dell’appellante non detenuto, la cui inosservanza comporta, appunto, l’inammissibilità. La Cassazione ha quindi concluso che non vi era alcun errore di diritto nell’operato del giudice di secondo grado, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale nel nuovo assetto processuale: la massima attenzione ai requisiti formali dell’impugnazione. Per i difensori, emerge con chiarezza l’obbligo di verificare con precisione lo status del proprio assistito (libero o detenuto) prima di depositare un atto di appello. Un errore su questo punto, come dimostra il caso in esame, può precludere l’accesso al secondo grado di giudizio e comportare conseguenze economiche significative per il cliente. La decisione sottolinea come l’inammissibilità dell’appello penale sia una sanzione processuale severa, applicata con rigore per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché l’appello originario è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello ha correttamente applicato l’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, una norma che impone requisiti specifici quando l’imputato che impugna si trova in stato di libertà, come nel caso di specie.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha determinato la decisione della Cassazione?
La decisione è stata determinata dall’accertamento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’imputato era in stato di libertà al momento della presentazione dell’appello. Questo fatto ha reso corretta e non censurabile la decisione di inammissibilità presa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME
OSSERVA
Il motivo dedotto con il ricorso in relazione all’ordinanza di inammissibilità dell’appello è manifestamente infondato. Infatti, alla data della presentazione dell’atto di appello (26 giugno 2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’imputato era in stato di libertà.
Pertanto, l’ordinanza impugnata appare immune da censure nella misura in cui ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024