Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43742 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SASSARI il 25/11/1970
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari-, con ordinanza del 24 aprile 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata in data 23 gennaio 2023, argomentando che all’atto di impugnazione non era stata allegata la GLYPH dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato GLYPH ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità ex art. 581, comma 1 – ter, , cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che nella procura speciale allegata all’appello era indicato il luogo di residenza di Garau, sicchè tale indicazione avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente ai fini della ammissibilità dell’atto di impugnazione ex art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo.
Si deve in primo luogo dare atto l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stata abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno affermato che “la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024” e hanno altresì affermato che “la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione” ( cfr. Informazione provvisoria).
6. Ciò premesso, l’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. , applicabile alla impugnazione in esame, prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Si trattava di previsione funzionale, nella intenzione del legislatore, ad accelerare il meccanismo della notificazione del decreto di citazione in appello e rendere al contempo certa la conoscenza della celebrazione di tale grado di giudizio da parte dell’impugnante.
Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alla impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio, né ha effettuato un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, ma si è limitato ad indicare nella procura speciale la sua residenza. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità appare esente da censure.
7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 14 novembre 2024.
Salvator GLYPH
3 i GLYPH
….. GLYPH