Inammissibilità Appello Penale: Quando la Procura Tardiva Costa Caro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, confermando l’inammissibilità dell’appello penale presentato senza una valida procura speciale. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come un vizio formale, apparentemente sanabile, possa invece precludere definitivamente l’accesso a un grado di giudizio, con conseguenze significative per l’imputato. La Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire la portata dell’articolo 581 del codice di procedura penale, escludendo profili di incostituzionalità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, che dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto nell’interesse di un imputato. Successivamente a tale declaratoria, il difensore depositava la procura speciale necessaria per l’impugnazione. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato, tramite il suo legale, proponeva ricorso per cassazione, sollevando un’unica, ma rilevante, questione: la presunta illegittimità costituzionale delle norme procedurali che regolano la procura speciale del difensore.
La Questione di Legittimità Costituzionale sull’Inammissibilità dell’Appello Penale
Il ricorrente sosteneva che l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale fosse in contrasto con diversi principi costituzionali (artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione). Secondo la difesa, imporre al difensore l’onere di una procura speciale per appellare, pena l’inammissibilità, limiterebbe ingiustamente il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza e il diritto a un equo processo. La tesi era che tale formalità ostacolasse l’esercizio del potere di impugnazione, creando una disparità irragionevole.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendo la questione di legittimità costituzionale come “manifestamente infondata”. Il ragionamento della Corte si è sviluppato lungo direttrici chiare e precise.
Innanzitutto, i giudici hanno sottolineato una distinzione fondamentale: il potere di impugnazione spetta personalmente all’imputato, mentre quello del difensore è una facoltà “concorrente ed accessoria”. Le norme contestate, secondo la Corte, non limitano in alcun modo il diritto dell’imputato di appellare personalmente. Esse si limitano a “regolare le modalità di esercizio” del potere conferito al difensore.
Di conseguenza, non vi è alcuna collisione con i principi costituzionali invocati:
* Diritto di difesa (art. 24 Cost.): Non è violato, poiché l’imputato conserva pienamente la facoltà di impugnare in prima persona.
* Presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.): Non è intaccata, in quanto le norme procedurali sull’ammissibilità dell’appello non attengono al merito della colpevolezza.
* Diritto a impugnare (art. 111 Cost.): Anche questo diritto non è compromesso. La legge può e deve stabilire dei requisiti di forma e di sostanza per l’accesso ai mezzi di impugnazione, al fine di garantire l’ordine e la certezza del processo.
La Corte ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali conformi, consolidando un orientamento ormai pacifico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di una scrupolosa attenzione agli adempimenti formali nel processo penale. La procura speciale non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale che deve essere presente al momento della proposizione dell’appello da parte del difensore. La sua mancanza o il suo deposito tardivo non sono sanabili e comportano l’immediata e definitiva inammissibilità dell’appello penale, chiudendo la porta a un ulteriore esame del merito della vicenda.
Può il difensore depositare la procura speciale per l’appello dopo che questo è già stato dichiarato inammissibile?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, la procura speciale è un requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della presentazione dell’appello. Il deposito successivo non può sanare il vizio originario che ha già causato la declaratoria di inammissibilità.
Le norme che richiedono la procura speciale per l’appello del difensore violano il diritto di difesa dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che queste norme non limitano il diritto personale dell’imputato di impugnare la sentenza. Esse regolano unicamente le modalità con cui il difensore può esercitare la sua facoltà, accessoria e concorrente, di presentare l’appello in nome e per conto del suo assistito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
Comporta che il provvedimento impugnato diventi definitivo e non più contestabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato il 15/10/1990
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME e la memoria depositata dal difensore de ricorrente in data 16 settembre 2024 con la quale è stata depositata la pr speciale prodotta nel giudizio di appello;
considerato che, l’accesso agli atti consentito ed anzi necessario in caso questioni processuali, comprova che la procura speciale a proporre appello è st depositata in data 16 settembre 2024 e, quindi, in data successiva all’emiss dell’ordinanza declaratoria dell’inammissibilità dell’atto di appello da part Corte territoriale (10 giugno 2024);
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si solleva una questione legittimità costituzionale in relazione all’art. 581, comma 1-ter e quater cod pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infond ritenuto che l’art. 581, comma 1-ter e quater cod. proc. pen. non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spetta personalmente all’imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, n presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vi violazione di legge (vedi Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900 01; da ultimo Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, NOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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Il Presidente