Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47337 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTOMAGGIORE il 14/11/1967
avverso l’ordinanza del 04/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Ravenna, che ha concluso per la cassazione dell’ordinanza impugnata, o comunque per l’adozione di un provvedimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 settembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 4 maggio 2023, con cui il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen.
Secondo la Corte d’appello vi è stata violazione dell’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., non essendo stata depositata, con l’atto d’impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto d citazione a giudizio, e nemmeno il mandato per proporre l’appello.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge processuale, in quanto l’appello fu depositato presso il Tribunale il 16 ottobre 2023, mentre nel portale deposito atti penali fu depositata, nella stessa data, la procura ad impugnare.
Nelle conclusioni si invoca, infine, l’applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., sulla scorta delle ragioni già contenute nell’atto di appello.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. All’esame del motivo è utile premettere che, nella versione applicabile ratione temporis, l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150 del 2022), richiede che unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato per il quale si è proceduto in assenza, unitamente all’atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater).
Ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, la predetta disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022): tanto è accaduto nella specie, avendo il COGNOME depositato l’appello in data 16 ottobre 2023, avverso una sentenza pronunciata in data 4 maggio 2023.
1.2. Trattandosi di valutare l’originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207).
La precisazione è necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 11.4 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio; invece, nel caso in esame l’imputato fu assente nel processo di primo grado e l’appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia.
Tuttavia, il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, come introdotti dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizio secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.).
1.3. La conclusione non muta per effetto dei principi recentemente affermanti da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, e di cui al momento è nota solo l’informazione provvisoria (Sez. U, ud. 24/10/2024, COGNOME); intervento, pure richiamato dal ricorrente, e con cui si è affermata l’applicazione della (diversa) disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cocl. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
1.4. Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale, avendo depositato, insieme all’atto di appello, anche lo specifico mandato ad impugnare e la (preesistente) dichiarazione di domicilio.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha motivato la decisione con riguardo alla mancata allegazione all’atto di appello della procura e dell’elezione,
le quali, essendosi proceduto in assenza, dovevano essere successive alla decisione impugnata.
Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della questione processuale dedotta, risulta che NOME COGNOME depositò in cancelleria l’atto di appello e, attraverso il portale deposito atti, il mandato con l’elezione di domicilio rilasciati il 28 maggio 2020, ovvero nel corso delle indagini preliminari.
Come anticipato, non è possibile far riferimento al diverso regime previsto dal comma 1-ter della predetta disposizione, che regola il caso di imputato non assente nel grado precedente.
Piuttosto, trova applicazione il comma 1-quater, che richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato a impugnare, conferito al difensore, contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell’atto introduttivo dell’appello, con esplicito riferimento alla necessità che s tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata.
1.5. Va in ogni caso escluso che tale disciplina si ponga in contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost..
Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
1.6. Oscura ed in alcun modo sviluppata è la richiesta di applicare l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (p. 24 ricorso).
Peraltro, ove il riferimento dovesse essere relativo alla entità delle lesioni, per desumerne il difetto della condizione di procedibilità (pp. 15 e ss. del ricorso, riproducendo i motivi di appello) si osserva che il ricorrente, a fronte della motivazione offerta dal Tribunale (pp. 6 e 7) sollecita un non consentito accertamento in fatto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equ quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024
Consigl re estensore
Il Presidente