Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24788 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a DOLO il 01/05/1973
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza del Tribunale di Padova;
letti i motivi aggiunti, che richiamano il recente intervento delle Sezioni Unite di ques Corte di cassazione, che secondo il difensore determinerebbe l’ammissibilità dell’appello; letta la nota di replica alla causa della inammissibilità resa nota alla difesa ex art. 610, comma 1, cod proc. pen.:
Considerato che il ricorso – che lamenta erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – è manifestamente infondato. Va premesso che sono state rimesse, con ordinanza n. 26458/2024 di questa Sezione Quinta, le seguenti questioni alle Sezioni Unite: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto d impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai f della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debb essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo. In data 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite hanno affermato, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, che: la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc.
pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Inoltre, la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Tale autorevole pronuncia viene qui richiamata per sgombrare il campo dal tema della retroattività della normativa di nuovo conio a partire dal 25 agosto 2024, così palesandosi la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso; pertanto, vertendosi nel caso in esame in tema di impugnazione di una sentenza successiva al 30 dicembre 2022 (cfr. art. 89, comma 3, d.lgs. 150/22) e antecedente al 24 agosto 2024, la norma processuale in questione trova applicazione. Inoltre, volendo applicare il principio fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite, in relazione caso in esame, quanto alla omessa allegazione della elezione di domicilio il ricorso prospetta l’esistenza di una elezione di domicilio antecedente, ma della stessa non vi è alcun richiamo nell’atto di appello, cosicché il motivo è manifestamente infondato, come lo era anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite, a fronte del testuale dettato normativo;
Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, come già affermato da Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 26/01/2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per cont con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitament all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezio di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore: sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritt ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (conf. N. 43718 del 2023 Rv. 285324 – 01; in motivazione anche Sez. 5, n. 15180 del 2025, ric., Q., n.m.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 15813 del 2025, ric. B., n.m.);
Considerato che il quarto motivo reitera le doglianze mosse con l’atto di appello, che non possono essere in questa sede valutate, stante l’inammissibilità della impugnazione di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente