Inammissibilità Appello Penale: Quando Mancano Mandato Specifico ed Elezione di Domicilio
La recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità appello penale per l’imputato giudicato in absentia. La decisione chiarisce la funzione e la legittimità costituzionale dei requisiti formali introdotti dalla recente riforma, sottolineando come questi non limitino, ma anzi rafforzino, il diritto di difesa.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale in composizione monocratica nei confronti di un imputato giudicato in sua assenza (in absentia). L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello avverso tale decisione. Tuttavia, la Corte di Appello competente dichiarava l’impugnazione inammissibile.
La ragione di tale decisione risiedeva nella violazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Nello specifico, l’atto di appello non era accompagnato né da un mandato specifico a impugnare rilasciato dall’imputato dopo la sentenza, né da una sua espressa elezione di domicilio.
Le Doglianze dell’Imputato e il Ricorso in Cassazione
Contro l’ordinanza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando importanti questioni di legittimità costituzionale. La difesa sosteneva che i requisiti imposti dalla norma costituissero una violazione dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza e del giusto processo (artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione).
Secondo il ricorrente, la norma, richiedendo tali formalità, svuoterebbe di fatto il diritto alla difesa tecnica, negando una parità effettiva tra le parti proprio nella fase cruciale dell’impugnazione.
L’Analisi della Cassazione sull’inammissibilità appello penale
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo inammissibile e confermando la correttezza della decisione della Corte di Appello. I giudici supremi hanno fornito una chiara interpretazione della ratio sottesa all’art. 581, comma 1-quater c.p.p.
La Ratio della Norma: Tutela o Limitazione?
La Corte ha spiegato che il regime di inammissibilità appello penale non è una mera formalità vessatoria, ma uno strumento volto a garantire l’imputato assente. L’obiettivo è duplice:
1. Consapevolezza: Assicurare che l’imputato abbia piena contezza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
2. Volontarietà: Garantire che la decisione di impugnare sia frutto di una volontà consapevole, attuale e specifica, manifestata dopo aver conosciuto l’esito del primo grado di giudizio.
Questi requisiti, quindi, non limitano il diritto di difesa, ma lo rendono più “concreto, effettivo, attuale e consapevole”.
Coerenza con i Principi Costituzionali
La Cassazione ha escluso qualsiasi contrasto con i principi costituzionali invocati. Il diritto di difesa non viene inciso, poiché la norma si limita a richiedere una forma specifica per l’esercizio del diritto di impugnazione, concentrando la volontà dell’imputato condannato di accedere al secondo grado di giudizio. Allo stesso modo, non vi è lesione del principio del giusto processo o del contraddittorio, poiché le regole formali sono finalizzate proprio a consentire che il processo d’appello si svolga con la partecipazione consapevole del soggetto interessato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che la decisione della Corte di Appello era pienamente motivata e giuridicamente corretta. L’assenza sia del mandato specifico ad impugnare sia dell’espressa elezione di domicilio, requisiti entrambi previsti dalla norma, fondava in modo inoppugnabile la dichiarazione di inammissibilità. I motivi del ricorso sono stati giudicati generici e insufficienti a scalfire la coerenza della motivazione impugnata con la lettera e lo spirito della legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica nel processo penale: l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali, specialmente in seguito a una condanna in assenza. Per gli avvocati, emerge l’obbligo di acquisire un nuovo e specifico mandato dall’assistito dopo la sentenza di primo grado, insieme a una dichiarazione di elezione di domicilio. Per gli imputati, la sentenza sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo e consapevole nel proprio percorso processuale, anche quando si sceglie di non essere presenti fisicamente in aula.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile se l’imputato è stato giudicato in absentia?
L’appello è dichiarato inammissibile perché la legge (art. 581, comma 1-quater c.p.p.) richiede, in caso di sentenza emessa in assenza, che l’atto di impugnazione sia accompagnato da un mandato specifico e da una espressa elezione di domicilio da parte dell’imputato. La mancanza di questi elementi ne causa l’inammissibilità.
I requisiti di mandato specifico ed elezione di domicilio violano il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questi requisiti non limitano il diritto di difesa, ma lo rendono più concreto ed effettivo. Assicurano che l’imputato sia pienamente consapevole della condanna e manifesti una volontà precisa e attuale di proseguire nel percorso processuale.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2045 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 10/08/1972
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna l’ordinanza della Corte di appello di Salerno con la quale, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., viene dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dello stesso avverso la sentenza emessa in absentia il giorno 08/09/2023 dal Tribunale in composizione monocratica di Vallo della Lucania.
Con un primo motivo di impugnativa il ricorrente prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto sussiste un difetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all’art. 89, d.lgs. n. 150 del 2020 e all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost. prospettando anche una conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza, e del giusto Processo. Ritiene la difesa che, attesa la rilevanza costituzionale del diritto all’impugnazione, il nuovo assetto normativo riguardante l’inammissibilità dell’appello introdotto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in tema di requisiti di forma dell’impugnazione, neghi un’effettiva parità tra le parti in materia di impugnazione perché svuota il diritto di difesa tecnica proprio nel momento cruciale dell’impugnazione dell’esito del giudizio.
Ritiene la difesa che l’assetto normativo del comma 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen. sia irragionevole anche sotto il profilo del diritto intertemporale e che ciò violi il diritto d difesa.
, 4. COGNOME Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il Collegio rileva innanzitutto che l’inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello di Salerno è compiutamente e ragionevolmente motivata sulla mancanza sia dello specifico mandato ad impugnare sia dell’espressa elezione di domicilio richiesta dalla norma dell’art. 581, 1-quater, cod. proc. pen.. Pertanto, l’inammissibilità è fondata, attesa l’assenza nel corso dell’intero giudizio da parte dell’imputato, sulla mancanza di entrambi i requisiti previsti dalla norma.
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Gli argomenti difensivi non tengono conto che il regime di inammissibilità previsto dal comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., è volto sostanzialmente anche a garantire l’imputato per consentirgli, proprio in relazione alla sua assenza dal processo, di poter avere contezza in modo compiuto della motivazione della sentenza di condanna e di concentrare la sua volontà di impugnare in relazione sia all’elezione di domicilio richiesta dalla norma sia ad uno specifico mandato ad impugnare per proseguire nell’iter processuale. Il requisito di una consapevole volontà di impugnare e la certezza di attualizzare l’elezione di domicilio per una corretta e celere notifica del giudizio d’appello, non solo non limita il diritto di difesa ma lo rende più concreto, effettivo, attuale e consapevole della condanna e della determinazione di impugnare.
Si tratta di un regime che palesemente non presenta alcun attrito con i principi costituzionali che sono stati citati dalla difesa e in particolare con il diritto di difesa che non viene inciso nemmeno indirettamente dalla necessità di un requisito di forma che concentra la volontà di continuare nel percorso processuale accedendo al secondo grado di giudizio e richiedendo anche una precisa formazione della volontà da parte dell’imputato condannato in primo grado.
Non si rilevano, altresì, dubbi di legittimità costituzionale sull’effettività del diritto di difesa e sul contraddittorio previsto quale pilastro centrale del principio del giusto processo ai sensi dell’art. 111 cost. La regola dei requisiti formali per accedere all’ulteriore grado di giudizio non limita il diritto al contraddittorio ma anzi consenteA che ciò avvenga con consapevole volontà da parte del soggetto nei cui confronti si è proceduto in absentia. Pertanto, i profili lamentati dalla difesa appaiono esposti in termini aspecifici e insufficienti per aggredire la correttezza della motivazione impugnata, peraltro perfettamente coerente con la lettera e la ratio della norma e del nuovo sistema di impugnazione.
Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In mancanza di argomentazioni utili nella memoria di parte civile, il Collegio ritiene di non disporre nulla sulle relative spese della parte civile.
P.Q.M.
` . 7 ammende., -? T Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Il consigliere estensore NOME