Inammissibilità Appello Penale: Quando il Giudice Decide Senza Udienza
L’inammissibilità dell’appello penale rappresenta una delle questioni procedurali più delicate, poiché preclude un esame nel merito della vicenda. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su quando un giudice d’appello possa dichiarare un gravame inammissibile senza la necessità di un’udienza formale. La vicenda trae origine da un appello dichiarato tardivo, sollevando interrogativi sul rispetto del principio del contraddittorio.
I Fatti del Caso: Un Appello Presentato Fuori Termine
La questione sottoposta alla Suprema Corte nasce da una catena di eventi procedurali ben definita. In primo luogo, il Tribunale di Forlì aveva emesso una sentenza di condanna nei confronti di un imputato. Successivamente, quest’ultimo proponeva appello presso la Corte d’Appello di Bologna. Tuttavia, la Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile in quanto presentato oltre i termini di legge, ovvero tardivamente.
Contro questa ordinanza di inammissibilità, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandolo a due specifici motivi di contestazione.
Il Ricorso in Cassazione: i Motivi dell’Imputato
L’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Violazione del principio del contraddittorio: Con il primo motivo, si lamentava che la Corte d’Appello avesse dichiarato l’inammissibilità de plano, cioè senza instaurare un regolare procedimento in camera di consiglio come previsto dall’art. 127 del codice di procedura penale, privandolo così del diritto di discutere la questione in un’udienza.
2. Violazione di legge e richiesta di restituzione nel termine: Con il secondo motivo, l’imputato deduceva la violazione di norme sostanziali e costituzionali (artt. 5 c.p., 24 e 111 Cost.), chiedendo di essere rimesso nei termini per presentare l’appello ai sensi dell’art. 175 c.p.p., a causa di un non meglio specificato impedimento del proprio difensore.
Le Motivazioni: La Decisione della Suprema Corte sull’Inammissibilità dell’Appello Penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette.
In merito alla presunta violazione del contraddittorio, i giudici hanno stabilito che la declaratoria di inammissibilità dell’appello penale pronunciata de plano è pienamente legittima. La Corte ha chiarito che la norma generale sull’inammissibilità delle impugnazioni, l’art. 591, comma 2, c.p.p., non richiama la procedura formale con udienza prevista dall’art. 127 c.p.p. La legge si limita a disporre che il giudice adotti la pronuncia, anche d’ufficio, senza imporre la necessità di un confronto orale tra le parti. Questa interpretazione, peraltro, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità (citando la sentenza n. 52002/2018).
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha liquidato come un insieme di “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, infatti, si era limitato a menzionare un presunto impedimento del difensore senza fornire alcuna allegazione o prova a sostegno di tale affermazione. Per ottenere la restituzione nel termine, non è sufficiente lamentare un ostacolo, ma è necessario dimostrare concretamente la sua esistenza e la sua natura di causa di forza maggiore o caso fortuito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce due principi procedurali di fondamentale importanza pratica:
1. Legittimità della decisione de plano: Le Corti d’Appello possono legittimamente dichiarare l’inammissibilità di un’impugnazione (ad esempio, perché tardiva) senza fissare un’udienza. Questo accelera la definizione dei procedimenti, ma impone agli avvocati la massima attenzione nel rispetto dei termini e delle forme previste dalla legge.
2. Onere della prova per la restituzione nel termine: La richiesta di essere rimessi in termini è un rimedio eccezionale. Chi la avanza ha l’onere di allegare e dimostrare in modo specifico e documentato l’impedimento che ha precluso il rispetto del termine, non potendosi limitare a generiche affermazioni.
Una Corte d’Appello può dichiarare un appello inammissibile senza un’udienza?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata ‘de plano’, cioè senza instaurare il contraddittorio formale previsto per il procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.), poiché la norma generale (art. 591, comma 2, c.p.p.) non lo richiede espressamente.
Cosa è necessario per ottenere la restituzione nel termine per presentare un appello?
Non è sufficiente affermare l’esistenza di un impedimento. Secondo la Corte, è necessario fornire allegazioni specifiche e prove concrete che dimostrino l’effettivo impedimento che ha reso impossibile rispettare la scadenza. Semplici lamentele o ‘doglianze di fatto’ non sono sufficienti.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era infondato in diritto, essendo legittima la procedura ‘de plano’ adottata dalla Corte d’Appello, e il secondo motivo era costituito da mere doglianze di fatto, prive di qualsiasi allegazione probatoria a sostegno dell’asserito impedimento del difensore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiar inammissibile, in quanto tardivo, l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì.
Avverso tale ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevand due motivi: con il primo, lamenta la violazione dei principio del contraddittor con il secondo, deduce violazione degli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost., invoca la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria inammissibilità dell’appello, pronunciata de plano, senza l’instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall’art. 127 co proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cu all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice a la pronuncia anche d’ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco Riza, Rv. 274811). Il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punt di fatto, prive peraltro di allegazioni che dimostrino l’asserito impedimento difensore.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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