Inammissibilità Appello Penale: L’Importanza della Elezione di Domicilio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di cruciale importanza procedurale: l’inammissibilità dell’appello penale in assenza della dichiarazione o elezione di domicilio. Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso, sottolineando come le nuove formalità introdotte dal legislatore non ammettano deroghe o sanatorie tardive. L’analisi del provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere la ratio della norma e le sue implicazioni pratiche per imputati e difensori.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’impugnazione era stata dichiarata inammissibile proprio a causa della mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio al momento del deposito dell’atto. I ricorrenti, ritenendo errata tale decisione, hanno adito la Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione del giudice di merito.
La Questione Giuridica: L’Articolo 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della questione risiede nelle modifiche apportate all’articolo 581 del codice di procedura penale, in particolare nei commi 1-ter e 1-quater. Questa normativa ha introdotto, tra i requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione, l’obbligo per l’imputato di depositare, contestualmente all’atto, una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni. L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire che l’imputato sia pienamente consapevole del procedimento di impugnazione e del suo sviluppo, assicurando al contempo la celerità e la certezza del processo.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità dell’Appello Penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma, considerata non come un mero formalismo, ma come un presidio fondamentale per la tutela di interessi primari del processo penale. L’ordinanza ribadisce che l’omissione di tale adempimento non è un vizio sanabile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si articola su alcuni punti chiave. In primo luogo, l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio è definita come una “indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare”. Non si tratta di un semplice foglio da aggiungere al fascicolo, ma della prova che l’imputato è attivamente coinvolto e informato riguardo alla prosecuzione del giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha escluso categoricamente la possibilità di una “rimessione in termini” o di un’integrazione documentale ex post. Consentire di sanare la mancanza in un momento successivo al deposito dell’appello vanificherebbe la ratio della norma. Quest’ultima mira a coniugare due esigenze: la certezza della conoscenza della citazione da parte dell’imputato e la ragionevole durata del processo. Permettere correzioni tardive comprometterebbe soprattutto la seconda esigenza, introducendo ulteriori ritardi. Gli adempimenti formali, pertanto, devono intervenire “all’atto dell’impugnazione, non prima né dopo di essa”.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame consolida un principio di estrema importanza pratica: i requisiti di forma previsti per l’atto di appello penale sono tassativi e la loro omissione comporta l’inammissibilità dell’appello penale senza alcuna possibilità di rimedio. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa prestare la massima attenzione al momento del deposito dell’impugnazione, assicurandosi che tutta la documentazione richiesta, inclusa la dichiarazione o elezione di domicilio, sia presente e corretta. La decisione evidenzia una tendenza verso una maggiore responsabilizzazione dell’imputato, il cui coinvolgimento consapevole nel processo è ora un presupposto imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa nella fase di impugnazione.
Perché un appello penale può essere dichiarato inammissibile se manca l’elezione di domicilio?
L’appello è inammissibile perché l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater del codice di procedura penale, stabilisce l’obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente al deposito dell’atto. La Corte di Cassazione ha specificato che questo adempimento costituisce una manifestazione indispensabile della volontà consapevole dell’imputato di impugnare.
È possibile correggere la mancanza dell’elezione di domicilio dopo aver depositato l’atto di appello?
No. Secondo l’ordinanza, la legge non contempla la possibilità di integrare o sanare ‘ex post’ (cioè, in un momento successivo) questa mancanza. L’adempimento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione dell’impugnazione, ‘non prima né dopo di essa’.
Qual è lo scopo di questa norma sull’elezione di domicilio nell’appello?
Lo scopo è duplice: da un lato, garantire con certezza che l’imputato sia a conoscenza della citazione a giudizio e del procedimento di impugnazione; dall’altro, assicurare la ragionevole durata del processo, evitando ritardi procedurali causati da carenze formali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di a conseguente alla mancata allegazione dell’elezione di domicilio nei modi previ dall’art. 581-quater cod. proc. pen. è manifestamente infondato;
rilevato che l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di ques processuali, comprova che, al momento del deposito dell’atto di appello, no stata allegata al ricorso alcuna dichiarazione o elezione di domicili conseguente violazione del novellato art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. pr pen.; il Collegio intende dare seguito all’orientamento della giurispruden legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell’atto di app deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà impugnare dell’imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, NOME COGNOME Rv. 286088 – 01: “Quanto poi alla possibilità di una sorta di rimessione in term per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in pa ha inteso coniugare l’esigenza di certezza della conoscenza della citazio giudizio da parte dell’imputato con quella della ragionevole durata del proce oltre che assicurare il coinvolgimento nell’impugnazione dell’imputato assen sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze f vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuover impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere. Gli adempimenti formali di cui all’art. 581 comma 1-ter comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla introduzione devono intervenire all’atto dell’impugnazione, non prima né dopo essa”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 Iuglio 2024.
Im’peria li